Attesto che la Camera dei deputati ha approvato,il 23 giugno 2009, il seguente disegno di legge, già approvatodal Senato della Repubblica il 17 marzo 2009, modificatodalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 16,il 20 maggio 2009 e nuovamente modificato dal Senato dellaRepubblica il 10 giugno 2009:C A M E R A D E I D E P U T A T I2320-bis-BCapo IDISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLIOBBLIGHI COMUNITARIArt. 1.(Delega al Governo per l’attuazionedi direttive comunitarie)1. Il Governo e` delegato ad adottare, entrola scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchidi cui agli allegati A e B. Per le direttiveelencate negli allegati A e B il cui terminedi recepimento sia gia` scaduto ovvero scadanei tre mesi successivi alla data di entrata invigore della presente legge, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che nonprevedono un termine di recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri o del Ministro per lepolitiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,di concerto con i Ministri degli affari esteri,della giustizia, dell’economia e delle finanzee con gli altri Ministri interessati in relazioneall’oggetto della direttiva.3. Gli schemi dei decreti legislativi recantiattuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche´, qualorasia previsto il ricorso a sanzioni penali,quelli relativi all’attuazione delle direttivecomprese nell’elenco di cui all’allegato A,Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenzadell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2008— 2 — – 2 –sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica perche´su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quarantagiorni dalla data di trasmissione, i decretisono emanati anche in mancanza del parere.Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente commaovvero i diversi termini previsti dai commi4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti aicommi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.4. Gli schemi dei decreti legislativi recantiattuazione delle direttive che comportinoconseguenze finanziarie sono corredati dellarelazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,comma 2, della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni. Su diessi e` richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profilifinanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispettodell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profilifinanziari, che devono essere espressi entroventi giorni.5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi fissati dalla presentelegge, il Governo puo` adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1,fatto salvo quanto previsto dal comma 6.6. I decreti legislativi, relativi alle direttivedi cui agli allegati A e B, adottati, ai sensidell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome,si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, dellalegge 4 febbraio 2005, n. 11.7. Il Ministro per le politiche europee, nelcaso in cui una o piu` deleghe di cui alcomma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da` conto dei motiviaddotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalenteper la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresı` la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttiveda parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita` di individuazione delle stesseda definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano.8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma3, relativi a sanzioni penali contenute neglischemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchidi cui agli allegati A e B, ritrasmette conle sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giornidalla data di ritrasmissione, i decreti sonoemanati anche in mancanza di nuovo parere.Art. 2.(Princı`pi e criteri direttivi generali delladelega legislativa)1. Salvi gli specifici princı`pi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capiII e IV, ed in aggiunta a quelli contenutinelle direttive da attuare, i decreti legislatividi cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princı`pi e criteri direttivi generali:a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti— 3 — – 3 –legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massimasemplificazione dei procedimenti e delle modalita` di organizzazione e di esercizio dellefunzioni e dei servizi;b) ai fini di un migliore coordinamentocon le discipline vigenti per i singoli settoriinteressati dalla normativa da attuare, sonointrodotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;c) al di fuori dei casi previsti dallenorme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previstesanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Lesanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui leinfrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casisono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesseprotetto; la pena dell’arresto congiunta aquella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita`. Nellepredette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anchele sanzioni alternative di cui agli articoli 53e seguenti del decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274, e la relativa competenza delgiudice di pace. La sanzione amministrativadel pagamento di una somma non inferiorea 150 euro e non superiore a 150.000 euroe` prevista per le infrazioni che ledano oespongano a pericolo interessi diversi daquelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente letterasono determinate nella loro entita`, tenendoconto della diversa potenzialita` lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazionepresenta in astratto, di specifiche qualita` personali del colpevole, comprese quelle cheimpongono particolari doveri di prevenzione,controllo o vigilanza, nonche´ del vantaggiopatrimoniale che l’infrazione puo` recare alcolpevole ovvero alla persona o all’ente nelcui interesse egli agisce. Entro i limiti dipena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigentiper violazioni omogenee e di pari offensivita`rispetto alle infrazioni alle disposizioni deidecreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivantidalle sanzioni di nuova istituzione, stabilitecon i provvedimenti adottati in attuazionedella presente legge, sono versate all’entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazionevigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazionicompetenti all’irrogazione delle stesse;d) eventuali spese non contemplate daleggi vigenti e che non riguardano l’attivita`ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dareattuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativacopertura, nonche´ alla copertura delle minorientrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia` assegnati allecompetenti amministrazioni, si provvede acarico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia` attuate conlegge o con decreto legislativo si procede,se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando lecorrispondenti modificazioni alla legge o aldecreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;— 4 — – 4 –f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunqueintervenute fino al momento dell’eserciziodella delega;g) quando si verifichino sovrapposizionidi competenze tra amministrazioni diverse ocomunque siano coinvolte le competenze dipiu` amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu` opportuneforme di coordinamento, rispettando i princı`pi di sussidiarieta`, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarieta` dei processi decisionali, la trasparenza,la celerita`, l’efficacia e l’economicita` nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;h) quando non siano d’ostacolo i diversitermini di recepimento, sono attuate con ununico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunquecomportano modifiche degli stessi atti normativi.Art. 3.(Delega al Governo per la disciplinasanzionatoria di violazioni di disposizionicomunitarie)1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve lenorme penali vigenti, e` delegato ad adottare,entro due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimentiattuativi di direttive comunitarie, di naturaregolamentare o amministrativa, emanati aisensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data dientrata in vigore della presente legge, per iquali non sono gia` previste sanzioni penalio amministrative.2. La delega di cui al comma 1 e` esercitata con decreti legislativi adottati ai sensidell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, diconcerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princı`pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,comma 1, lettera c).3. Gli schemi di decreto legislativo di cuial presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da partedei competenti organi parlamentari con lemodalita` e nei termini previsti dai commi 3e 8 dell’articolo 1.Art. 4.(Modifica all’articolo 9 della legge4 febbraio 2005, n. 11, in materia di onerirelativi a prestazioni e controlli)1. All’articolo 9 della legge 4 febbraio2005, n. 11, e` aggiunto, in fine, il seguentecomma:«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffedeterminate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano leprestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».Art. 5.(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttivecomunitarie)1. Il Governo e` delegato ad adottare, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza— 5 — – 5 –pubblica, con le modalita` e secondo i princı`pi e criteri direttivi di cui all’articolo 20della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesidalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui all’articolo 1,comma 1, della presente legge, testi unici ocodici di settore delle disposizioni dettatein attuazione delle deleghe conferite dallapresente legge per il recepimento di direttivecomunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigentinelle stesse materie.2. I testi unici e i codici di settore di cui alcomma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testiunici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunquemodificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere omodificare.Art. 6.(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) dopo l’articolo 6 e` inserito il seguente:«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentantiitaliani presso il Comitato delle regioni) –1. Il Presidente del Consiglio dei ministripropone al Consiglio dell’Unione europea iventiquattro membri titolari e i ventiquattromembri supplenti del Comitato delle regioni,spettanti all’Italia in base all’articolo 263 delTrattato istitutivo della Comunita` europea.2. Ai fini della proposta di cui al comma1, i membri del Comitato delle regionisono cosı` ripartiti tra le autonomie regionalie locali:a) regioni e province autonome diTrento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti.Tale rappresentanza tiene conto anche delleassemblee legislative regionali;b) province: 3 titolari e 7 supplenti;c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.3. La proposta di cui al presente articolo e`formulata previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.4. In caso di modifica del numero deimembri titolari e supplenti spettanti all’Italia,la ripartizione di cui al comma 2 e` effettuatamantenendo ferme le proporzioni di cui almedesimo comma»;b) all’articolo 8, comma 5, l’alinea e` sostituito dal seguente: «Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4il Governo:»;c) all’articolo 11-bis, comma 1, le parole: «per le quali la Commissione europeasi e` riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti:«che conferiscono alla Commissione europeail potere di adottare disposizioni di attuazione»;d) dopo l’articolo 14 e` inserito il seguente:«Art. 14-bis. - (Parita` di trattamento) – 1.Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e princı`pi della Comunita` europea e dell’Unione europea assicurano laparita` di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membridell’Unione europea residenti o stabiliti nelterritorio nazionale e non possono in ognicaso comportare un trattamento sfavorevoledei cittadini italiani.2. Nei confronti dei cittadini italiani nontrovano applicazione norme dell’ordinamentogiuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale».— 6 — – 6 –Capo IIDISPOSIZIONI PARTICOLARI DIADEMPIMENTO NONCHE` PRINCI`PIE CRITERI SPECIFICI DI DELEGALEGISLATIVAArt. 7.(Delega al Governo per il coordinamentodelle disposizioni attuative della direttiva2004/41/CE con la normativa vigente inmateria di alimenti e mangimi e con iregolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)1. Il Governo e` delegato ad adottare, conle modalita` e secondo i princı`pi e i criteridi cui all’articolo 20 della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalladata di entrata in vigore della presente legge,uno o piu` decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva2004/41/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 aprile 2004, con la vigentenormativa in materia di alimenti e mangimi,nonche´ con i regolamenti (CE) n. 178/2002del Parlamento europeo e del Consiglio, del28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati, su proposta del Ministro perle politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dellagiustizia, nel rispetto anche dei seguenti princı`pi e criteri direttivi:a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normativecomunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l’abrogazione totale oparziale delle vigenti disposizioni in materia;b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell’uomo, degli animali edei vegetali, dell’ambiente, della protezioneed informazione del consumatore e dellaqualita` dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita` alle imprese;c) abrogazione o modificazione dellenorme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non piu` adeguate all’evoluzione produttiva e commerciale delleimprese;d) riformulazione, razionalizzazione egraduazione dell’apparato sanzionatorio, inconformita` ai criteri indicati all’articolo 2,comma 1, lettera c), con previsione di unasanzione amministrativa il cui importo, noninferiore a 500 euro e non superiore a500.000 euro, deve tenere conto anche delladimensione dell’impresa e del relativo fatturato, al fine di rendere piu` incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo;e) conferma del principio della prescrizione «a priori» preventiva rispetto all’accertamento ed alla contestazione o notificazionedelle violazioni nel relativo procedimentosanzionatorio;f) reintroduzione e definizione delle modalita` di semplificazione delle procedure diautocontrollo applicate nelle micro e piccoleimprese, in conformita` ai criteri di flessibilita`riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004;g) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconosci-— 7 — – 7 –mento delle imprese del settore alimentare emangimistico, in conformita` alle disposizionicomunitarie;h) circolazione delle informazioni tra leAmministrazioni;i) razionalizzazione e coordinamentodelle attivita` degli organi di vigilanza e controllo nell’attuazione del Piano integrato dicontrollo nazionale pluriennale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004,individuando, per detto Piano, il Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organicomunitari;l) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisitie prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinatia venire a contatto con i prodotti alimentari,delle sostanze non alimentari impiegate neglie sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonche´ determinazione delle modalita` tecniche per l’effettuazione dei relativicontrolli sanitari ufficiali;m) individuazione di adeguate modalita`e procedure di collaborazione tra gli ufficidoganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo deglialimenti e dei mangimi;n) definizione delle modalita` di coordinamento e delle procedure di collaborazioneed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo deglialimenti e dei mangimi e le autorita` di controllo in materia di condizionalita` della Politica agricola comune (PAC);o) programmazione di una capillare epuntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessatidalle norme in questione.3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto dei princı`pi e criteridirettivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governopuo` emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.5. Le Amministrazioni statali interessateprovvedono agli adempimenti previsti dalpresente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.Art. 8.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 5 settembre 2007, chemodifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazionidegli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglioconcernente i dispositivi medici e la direttiva98/8/CE relativa all’immissione sul mercatodei biocidi)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica ladirettiva 90/385/CEE del Consiglio per ilriavvicinamento delle legislazioni degli Statimembri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e ladirettiva 98/8/CE relativa all’immissione sulmercato dei biocidi, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai princı`pi e criteri direttivi di cuiall’articolo 2, anche i princı`pi e criteri direttivi di cui al comma 2.2. Il decreto legislativo di cui al comma 1provvede, altresı`, alla riformulazione delledisposizioni contenute nei decreti legislativi14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispettodella disciplina comunitaria, una maggiorecoerenza fra le due diverse discipline e di— 8 — – 8 –eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando:a) una piu` adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari dellecomunicazioni degli incidenti e degli eventida comunicare e una piu` organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull’uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi gia` utilizzati, specificando le condizioni in presenza dellequali le indagini possono essere effettuatepresso istituti privati e affidando ai comitatietici previsti per le sperimentazioni clinichedei medicinali anche le valutazioni in temadi sperimentazioni con dispositivi medici;c) la revisione delle norme sull’usocompassionevole dei dispositivi medici alfine di precisarne i limiti e le modalita` perl’applicabilita`, prevedendo, altresı`, una specifica modalita` per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessita` e diemergenza, nei limiti posti dalle disposizionidi cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 en. 46 del 1997;d) la revisione delle norme sulla pubblicita` dei dispositivi medici, individuando, nell’ambito dei dispositivi per i quali e` consentita la pubblicita` sanitaria, le fattispecie chenon necessitano di autorizzazione ministeriale;e) la previsione delle misure necessariea garantire, con continuita` nel tempo, efficacicollegamenti tra le banche dati nazionali e labanca dati europea Eudamed;f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio, prevedendo anche lanecessaria armonizzazione con le sanzionipreviste dal decreto legislativo 8 settembre2000, n. 332.3. Il Governo e` autorizzato a riformularele previsioni riguardanti i dispositivi mediciper risonanza magnetica nucleare contenutenel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,n. 542, assicurando:a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivimedici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;b) l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenzescientifiche, con particolare riferimento allasicurezza d’uso ed alle indicazioni clinichedei dispositivi medici in relazione all’intensita` del campo magnetico statico espressoin tesla, modificando in tal senso il sistemaautorizzativo per renderlo piu` coerente conle competenze regionali e delle provinceautonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidandoconseguentemente alle regioni e provinceautonome l’autorizzazione all’installazionedelle apparecchiature per risonanza, conesclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale.4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedonocon le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.Art. 9.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazionedel principio delle pari opportunita` e dellaparita` di trattamento fra uomini e donne inmateria di occupazione e impiego)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita` e— 9 — – 9 –della parita` di trattamento fra uomini edonne in materia di occupazione ed impiego(rifusione), il Governo e` tenuto ad acquisireanche il parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Art. 10.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita` dell’aria ambiente e per un’aria piu` pulita inEuropa)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita` dell’aria ambiente e per un’aria piu` pulita in Europa, il Governo e` tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed aseguire, oltre ai princı`pi e criteri direttivi dicui all’articolo 2, anche i seguenti princı`pie criteri direttivi:a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzionedei casi di inadempimento, diretti a garantireun approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualita`dell’aria ambiente nel quadro del riparto dicompetenze tra Stato, regioni ed enti localiper l’attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;b) coordinare la disciplina relativa allapianificazione ed alla programmazione dellaqualita` dell’aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, alloscopo di permettere l’attuazione dei piani eprogrammi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;c) introdurre una specifica disciplina euna ripartizione delle competenze, in materiadi qualita` dell’aria, relativamente all’approvazione degli strumenti di campionamentoe misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all’accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure diapprovazione e di accreditamento, alla garanzia della qualita` delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall’Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale (ISPRA);d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell’aria presentenella pianura padana, promuovere l’adozionedi specifiche strategie di intervento nell’areainteressata, anche attraverso un maggiorecoordinamento tra le regioni che insistonosul predetto bacino;e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualita` dell’aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 12 febbraio 2002, e2004/107/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 dicembre 2004, nonche´ lerelative norme di esecuzione, e prevedere leopportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tuteladell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo inmateria di qualita` dell’aria.2. Ai fini dell’adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermoquanto stabilito dall’articolo 1, comma 4.— 10 — – 10 –Art. 11.(Delega al Governo per il riordinodella disciplina in materia di inquinamentoacustico)1. Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale,e di assicurare la coerenza e l’omogeneita`della normativa di settore, il Governo e` delegato ad adottare, con le modalita` e secondo iprincı`pi e criteri direttivi di cui all’articolo20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge,uno o piu` decreti legislativi per il riassetto ela riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico,di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, inconformita` all’articolo 117 della Costituzionee agli statuti delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche´ alle relative norme di attuazione.2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princı`pi ecriteri direttivi:a) riordino, coordinamento e revisionedelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsionicontenute nella legge 26 ottobre 1995,n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia;b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonche´ determinazione dei requisitiacustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materiadi inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salutee delle politiche sociali, con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti nonche´ con glialtri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Cameradei deputati e al Senato della Repubblicaperche´ su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui alpresente comma scada nei trenta giorni cheprecedono la scadenza dei termini previstiper l’esercizio della delega, questi ultimisono prorogati di tre mesi.4. Contestualmente all’attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all’adozione ditutti gli atti di sua competenza previsti dallalegislazione vigente e al loro coordinamentoe aggiornamento, anche alla luce di quantodisposto dagli emanandi decreti legislatividi cui al comma 1.5. In attesa del riordino della materia, ladisciplina relativa ai requisiti acustici passividegli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare,nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alladata di entrata in vigore della presente legge.— 11 — – 11 –6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 194, e` abrogato.7. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.Art. 12.(Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplinadelle denominazioni di origine)1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge10 febbraio 1992, n. 164, e` aggiunto, infine, il seguente periodo: «In tale zona nonsi possono impiantare e iscrivere vigneti all’albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne` produrre vini Chianti DOCG».Art. 13.(Delega al Governo per il riordinoe la revisione della disciplina in materiadi fertilizzanti)1. Il Governo e` delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge e con le modalita` di cui all’articolo 1, un decreto legislativo di riordino erevisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princı`pi ecriteri direttivi:a) adeguamento e ammodernamentodelle definizioni di «concime» e delle suemolteplici specificazioni, di «fabbricante» edi «immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003del Parlamento europeo e del Consiglio, del13 ottobre 2003;b) utilizzo della forma delle indicazioniobbligatorie come stabilita dall’articolo 6 delcitato regolamento (CE) n. 2003/2003 per iconcimi immessi sul mercato con l’indicazione «concimi CE»;c) individuazione delle misure ufficialidi controllo per valutare la conformita` deiconcimi, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;d) revisione delle sanzioni da irrogare inbase ai princı`pi di effettivita`, proporzionalita`e dissuasivita`, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e` abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006,n. 217.3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri,ne` minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita` previste dal presente articolocon le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Art. 14.(Disposizioni sanzionatorie per l’applicazionedel regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo)1. Ai sensi dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del29 aprile 2008, i produttori regolarizzano lesuperfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non e` dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2,paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.2. Se il versamento previsto dal comma 1non e` effettuato entro il 31 dicembre 2009 ola relativa superficie non e` estirpata entro il30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma3.3. Chiunque, alla data del 31 dicembre2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto,— 12 — – 12 –e` punito con la sanzione amministrativa di12.000 euro per ettaro.4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e` punito con lasanzione di cui al comma 3.5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 siapplicano ogni dodici mesi, secondo le modalita` previste all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione,del 27 giugno 2008.6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzano,l’intenzione di ricorrere alla vendemmiaverde o alla distillazione, e` il 31 maggio diciascuna campagna.7. Le facolta` previste dall’articolo 57 delregolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuitealle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nei limiti delle lorocompetenze.8. Il produttore che detiene una superficievitata superiore a 0,1 ettari e non ottemperao ottempera in modo incompleto o inesattoagli obblighi previsti dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, perogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:a) in caso di mancata presentazione delcontratto di distillazione, un mese dopo ladata di cui al comma 6 o dalla diversa datafissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delleloro competenze;b) in caso di mancata osservanza delledisposizioni in materia di vendemmia verde,il 1º settembre dell’anno civile considerato.10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non e`ammesso il pagamento in misura ridotta dicui all’articolo 16 della legge 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni.11. Ai sensi dell’articolo 117, quintocomma, della Costituzione ed in attuazionedi quanto previsto dall’articolo 11, comma8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano,per le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano che non abbiano ancoraprovveduto al recepimento delle disposizionidei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore dellanormativa di attuazione adottata da ciascunaregione e provincia autonoma nei limiti delleloro competenze.12. Le sanzioni amministrative pecuniariepreviste nel presente articolo sono applicatedalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano nei limiti delle lorocompetenze.13. Se i produttori non eseguono l’estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2,3 e 4, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono provvedere,nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico deglistessi produttori le relative spese.Art. 15.(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale al regolamento (CE)n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo)1. Il Governo e` delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, su proposta del Ministro perle politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, uno o piu` decreti legislativi per l’attuazione del regolamento (CE)— 13 — – 13 –n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l’organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 2, 3 e4, e nel rispetto dei princı`pi e criteri generalidi cui all’articolo 2, nonche´ dei seguenti ulteriori princı`pi e criteri direttivi:a) preservare e promuovere l’elevato livello qualitativo e di riconoscibilita` dei vinia denominazione di origine e indicazionegeografica;b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delledenominazioni di origine e delle indicazionigeografiche tipiche dei vini;c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela deiconsumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;d) perseguire il massimo coordinamentoamministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne lagestione del settore dei vini a denominazionedi origine protetta e a indicazione geograficaprotetta;e) individuare le sedi amministrative egli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti proceduralia carico dei produttori vitivinicoli;f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilita`, individuando gli organismi e le azioni per garantire l’elevato livelloqualitativo delle produzioni vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei consumatori.2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri,ne` minori entrate a carico della finanza pubblica.Art. 16.(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,e al decreto legislativo 29 gennaio 2004,n. 58)1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:«1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore a dodici mesi allamacellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensidell’allegato XI-bis del regolamento (CE)n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre2007, e dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 240 del 13 ottobre 2008»;b) il comma 1 dell’articolo 3 e` sostituitodal seguente:«1. Salvo che il fatto costituisca reato, iltitolare dello stabilimento, che viola l’obbligo di identificazione e di classificazionedi cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro18.000»;c) il comma 2 dell’articolo 3 e` sostituitodal seguente:«2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall’articolo 2 delregolamento di cui al decreto del Ministroper le politiche agricole 4 maggio 1998,n. 298, e dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` sog-— 14 — – 14 –getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro6.000».2. All’articolo 5 del decreto legislativo 29gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,l’operatore o l’organizzazione, come definitidall’articolo 12 del regolamento (CE)n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sullecarni ottenute da bovini di eta` non superiorea dodici mesi un’etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13,paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell’allegato XI-bisdel regolamento (CE) n. 1234/2007, secondole modalita` indicate dagli articoli 2 e 3 delregolamento (CE) n. 1825/2000 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».Art. 17.(Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 15 gennaio2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002della Commissione, del 13 giugno 2002)1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,in materia di bevande spiritose, la lettera a)del comma 1 dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 16 luglio 1997, n. 297, e` abrogata.2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell’etichetta l’origine deglioli extravergini di oliva e degli oli di olivavergini, ai sensi del regolamento (CE)n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.3. I frantoi oleari e tutti i soggetti checommercializzano gli oli extravergini dioliva e gli oli di oliva vergini sono tenutial rispetto delle prescrizioni e alla tenutadella documentazione, stabilita secondo lemodalita` di cui al comma 5, per l’identificazione dell’origine del prodotto e per la verifica della conformita` alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successivemodificazioni.4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l’Ispettorato centrale per ilcontrollo della qualita` dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali.5. Con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono determinate lemodalita` di attuazione del presente articoloe dell’articolo 23 del regio decreto-legge 15ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.6. Il Governo, fatte salve le norme penalivigenti, e` delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delledisposizioni di cui al presente articolo e alcitato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.7. Dall’attuazione delle disposizioni di cuial presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio delloStato.— 15 — – 15 –Art. 18.(Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre1986, n. 898, di conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 27 ottobre1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «del Fondoeuropeo agricolo di orientamento e garanzia»sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti:«ad euro 3.999,96»;b) al comma 2, le parole: «del Fondoeuropeo agricolo di orientamento e garanzia»sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».Art. 19.(Disposizioni per il parziale recepimentodella direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi dilatte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana)1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latteconservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana, e`abrogato.Art. 20.(Disposizioni per l’attuazione della direttiva2008/13/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, dell’11 marzo 2008)1. All’elenco A allegato alla legge 16aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 peril ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri relative agli apparecchi elettriciutilizzati in medicina umana e veterinaria»sono soppresse.2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana eveterinaria, e` abrogato.Art. 21.(Modifica al decreto legislativo 9 maggio2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardantele apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita`)1. Il comma 4 dell’articolo 13 del decretolegislativo 9 maggio 2001, n. 269, e` sostituito dal seguente:«4. Ciascun apparecchio e` contraddistintodal fabbricante mediante l’indicazione delmodello, del lotto e/o dei numeri di serie edel nome del fabbricante o della persona responsabile dell’immissione sul mercato».— 16 — – 16 –Art. 22.(Modifiche al codice del consumo di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)1. Al codice del consumo di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 67, comma 6, le parole:«conformemente alle disposizioni di cui alpresente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni dicui alla presente sezione»;b) l’articolo 144-bis e` sostituito dal seguente:«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorita` nazionali per la tutela dei consumatori)– 1. Il Ministero dello sviluppo economico,salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita` indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita` competente aisensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,nonche´ le disposizioni vigenti nelle ulteriorimaterie per le quali e` prevista la competenzadi altre autorita` nazionali, svolge le funzionidi autorita` competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:a) servizi turistici, di cui alla parte III,titolo IV, capo II;b) clausole abusive nei contratti stipulaticon i consumatori, di cui alla parte III, titoloI;c) garanzia nella vendita dei beni diconsumo, di cui alla parte IV, titolo III,capo I;d) credito al consumo, di cui alla parteIII, titolo II, capo II, sezione I;e) commercio elettronico, di cui allaparte III, titolo III, capo II;f) contratti negoziati fuori dai localicommerciali, di cui alla parte III, titolo III,capo I, sezione I;g) contratti a distanza, di cui alla parteIII, titolo III, capo I, sezione II;h) contratti relativi all’acquisizione diun diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.2. Il Ministero dello sviluppo economicoesercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie dicui al comma 1, anche con riferimento alleinfrazioni lesive degli interessi collettivi deiconsumatori in ambito nazionale.3. Per lo svolgimento dei compiti di cui aicommi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo` avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,nonche´ del Corpo della Guardia di finanzache agisce con i poteri ad esso attribuitiper l’accertamento dell’imposta sul valoreaggiunto e delle imposte sui redditi. Puo`inoltre definire forme di collaborazione conaltre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all’articolo 139, puo`avvalersi delle associazioni dei consumatorie degli utenti di cui all’articolo 137.4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cuiall’articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,ai fini dell’applicazione del regolamento(CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento dellefunzioni di cui al comma 1, puo` avvalersi,in particolare, dei comuni.5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche´ relativamenteall’applicazione delle sanzioni di cui aicommi 6 e 7, sono stabilite con regolamentoemanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,lettera d), della legge 23 agosto 1988,n. 400, in modo da garantire il contradditto-— 17 — – 17 –rio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo,senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste,nell’ambito delle proprie competenze, dalMinistero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui sianoesibiti documenti o fornite informazioni nonveritiere, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.7. Nei casi di inottemperanza ad impegniassunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, perporre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 12.8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4,del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, inmateria di pratiche commerciali scorrette dicui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e2, in relazione alle funzioni di autorita` competente attribuite all’Autorita` garante dellaconcorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorita` garante della concorrenzae del mercato provvede ai sensi dell’articolo27.9. Il Ministero dello sviluppo economicodesigna l’ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».2. Alle attivita` e agli adempimenti di cuiall’articolo 144-bis del codice del consumodi cui al decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206, come sostituito dal comma 1,lettera b), del presente articolo, si provvedenell’ambito delle risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.Art. 23.(Vendita e somministrazione di bevandealcoliche)1. In conformita` alle linee di indirizzocontenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazionedella Commissione europea COM (2006)625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l’articolo14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e` inserito il seguente:«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) – 1. La somministrazione di alcolici eil loro consumo sul posto, dalle ore 24 alleore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni.2. Chiunque vende o somministra alcolicisu spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e`commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica lasanzione amministrativa pecuniaria da euro5.000 a euro 30.000. Per le violazioni dicui al presente comma e` disposta anche laconfisca della merce e delle attrezzature utilizzate.3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003,n. 151, convertito, con modificazioni, dallalegge 1º agosto 2003, n. 214, e dall’articolo6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,convertito, con modificazioni, dalla legge 2ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».— 18 — – 18 –Art. 24.(Adeguamento comunitario di disposizionitributarie)1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e` sostituito dal seguente:«3. La ritenuta e` operata a titolo d’impostae con l’aliquota del 27 per cento sugli utilicorrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa` edenti indicati nel comma 3-ter, in relazionealle partecipazioni, agli strumenti finanziaridi cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contrattidi associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta e` ridotta al 12,50 percento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L’aliquota della ritenuta e` ridottaall’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondipensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze emanato aisensi dell’articolo 168-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversidagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hannodiritto al rimborso, fino a concorrenza deiquattro noni della ritenuta, dell’imposta chedimostrino di aver pagato all’estero in viadefinitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale delloStato estero».2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalladata di entrata in vigore della presente legge.3. Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensidell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui aldecreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, letterac), del decreto legislativo 1º aprile 1996,n. 239.4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportatele seguenti modifiche:a) all’articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) e` sostituita dalla seguente:«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse daquelle di cui alla lettera d) del presentecomma e da quelle di cui all’articolo 40,commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Statoquando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, ameno che non siano commesse da soggettopassivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territoriodello Stato se il committente delle stesse e`ivi soggetto passivo d’imposta, sempre chele operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunita`»;b) l’articolo 13 e` sostituito dal seguente:— 19 — – 19 –«Art. 13. - (Base imponibile) – 1. La baseimponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alcedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali, compresi gli oneri e le speseinerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneriverso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovutida altri soggetti.2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivisono costituiti:a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita`, dall’indennizzo comunque denominato;b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) delsecondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dalcommissionario, diminuito della provvigione,e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per leprestazioni di servizi rese o ricevute daimandatari senza rappresentanza, di cui alterzo periodo del terzo comma dell’articolo3, rispettivamente dal prezzo di fornituradel servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario,aumentato della provvigione;c) per le cessioni indicate ai numeri 4),5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2,dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dalprezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuanotali operazioni; per le prestazioni di servizidi cui al primo e al secondo periodo delterzo comma dell’articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzionedei servizi medesimi;d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normaledei beni e dei servizi che formano oggetto diciascuna di esse;e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valoreaccertato dall’ufficio doganale all’atto dellatemporanea importazione.3. In deroga al comma 1:a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il qualel’esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19,anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e` costituitadal valore normale dei beni e dei servizi see` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate osono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;b) per le operazioni esenti effettuate daun soggetto per il quale l’esercizio del dirittoalla detrazione e` limitato a norma del comma5 dell’articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizise e` dovuto un corrispettivo inferiore a talevalore e se le operazioni sono effettuate neiconfronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, nesono controllate o sono controllate dallastessa societa` che controlla il predetto soggetto;c) per le operazioni imponibili, nonche´per quelle assimilate agli effetti del dirittoalla detrazione, effettuate da un soggettoper il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e` costituitadal valore normale dei beni e dei servizi see` dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate neiconfronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, nesono controllate o sono controllate dalla— 20 — – 20 –stessa societa` che controlla il predetto soggetto;d) per la messa a disposizione di veicolistradali a motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobilepubblico terrestre di telecomunicazioni edelle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti delproprio personale dipendente la base imponibile e` costituita dal valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore atale valore.4. Ai fini della determinazione della baseimponibile i corrispettivi dovuti e le spesee gli oneri sostenuti in valuta estera sonocomputati secondo il cambio del giorno incui e` stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu` prossimo.5. Per le cessioni che hanno per oggettobeni per il cui acquisto o importazione la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell’articolo19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;c) l’articolo 14 e` sostituito dal seguente:«Art. 14. - (Determinazione del valorenormale) – 1. Per valore normale si intendel’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessioneo prestazione.2. Qualora non siano accertabili cessionidi beni o prestazioni di servizi analoghe, pervalore normale si intende:a) per le cessioni di beni, il prezzo diacquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;b) per le prestazioni di servizi, le spesesostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.3. Per le operazioni indicate nell’articolo13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l’individuazione delvalore normale»;d) all’articolo 17, il terzo comma e` sostituito dal seguente:«Gli obblighi relativi alle cessioni di benie alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti,che non si siano identificati direttamente aisensi dell’articolo 35-ter, ne` abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionario committenti, residenti nel territorio delloStato, che acquistano i beni o utilizzano iservizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensidell’articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti ocon stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighirelativi alle cessioni di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, quartocomma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nelterritorio dello Stato, a soggetti ivi residentiche non abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero a stabili organizzazioni in Italiadi soggetti domiciliati e residenti all’estero,sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, arti o professioni»;e) all’articolo 38-ter, primo comma, ilprimo periodo e` sostituito dal seguente: «Isoggetti domiciliati e residenti negli Statimembri dell’Unione europea, che non si— 21 — – 21 –siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter e che non abbiano nominatoun rappresentante ai sensi del secondocomma dell’articolo 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilioo la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9,nonche´ delle operazioni indicate nell’articolo17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, enell’articolo 74, commi settimo ed ottavo,del presente decreto e nell’articolo 44,comma 2, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possonoottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibilea norma dell’articolo 19 del presente decreto,relativa ai beni mobili e ai servizi importati oacquistati, sempreche´ di importo complessivonon inferiore a duecento euro»;f) all’articolo 54, il terzo comma e` sostituito dal seguente:«L’ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita` del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili perammontare superiore a quello indicato nelladichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo ediretto, e non in via presuntiva, da verbali,questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3)e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altricontribuenti o da verbali relativi ad ispezionieseguite nei confronti di altri contribuenti,nonche´ da altri atti e documenti in suo possesso».5. Il primo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e` sostituito dal seguente:«Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite edell’eventuale prospetto di cui al comma 1dell’articolo 3;b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni;c) se l’incompletezza, la falsita` o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta inmodo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primocomma dell’articolo 32, dagli atti, documentie registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o daaltri atti e documenti in possesso dell’ufficio;d) se l’incompletezza, la falsita` o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita` delle registrazioni contabili sulla scortadelle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonche´ dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previstidall’articolo 32. L’esistenza di attivita` nondichiarate o la inesistenza di passivita` dichiarate e` desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche´ queste siano gravi,precise e concordanti».6. Il decreto del Ministro dell’economia edelle finanze di cui all’articolo 14, comma 3,del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, come modificatodal comma 4, lettera c), del presente articolo,e` emanato entro centoventi giorni dalla data— 22 — – 22 –di entrata in vigore della presente legge. Finoalla data dalla quale trovano applicazione ledisposizioni del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per lamessa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assumecome valore normale quello determinato anorma dell’articolo 51, comma 4, lettera a),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivodelle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’imposta sul valoreaggiunto compresa in detto importo.7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993,n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportatele seguenti modifiche:a) all’articolo 38:1) dopo il comma 4, e` inserito il seguente:«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valoreaggiunto, costituiscono prodotti soggetti adaccisa l’alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi ilgas fornito dal sistema di distribuzione di gasnaturale e l’energia elettrica, quali definitidalle disposizioni comunitarie in vigore»;2) al comma 5, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:«c) gli acquisti di beni, diversi daimezzi di trasporto nuovi e da quelli soggettiad accisa, effettuati dai soggetti indicati nelcomma 3, lettera c), dai soggetti passivi peri quali l’imposta e` totalmente indetraibile anorma dell’articolo 19, secondo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricolidi cui all’articolo 34 dello stesso decreto chenon abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontarecomplessivo degli acquisti intracomunitari edegli acquisti di cui all’articolo 40, comma3, del presente decreto, effettuati nell’annosolare precedente, non ha superato 10.000euro e fino a quando, nell’anno in corso,tale limite non e` superato. L’ammontarecomplessivo degli acquisti e` assunto al nettodell’imposta sul valore aggiunto e al nettodegli acquisti di mezzi di trasporto nuovi dicui al comma 4 del presente articolo e degliacquisti di prodotti soggetti ad accisa»;b) all’articolo 40:1) il comma 4 e` sostituito dal seguente:«4. Le disposizioni del comma 3 non siapplicano:a) alle cessioni di mezzi di trasportonuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;b) alle cessioni di beni, diversi da quellisoggetti ad accisa, effettuate nel territoriodello Stato, fino ad un ammontare nel corsodell’anno solare non superiore a 35.000 euroe sempreche´ tale limite non sia stato superatonell’anno precedente. La disposizione nonopera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altroStato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio delloStato»;2) il comma 8 e` abrogato;3) il comma 9 e` sostituito dal seguente:«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitariedi cui all’articolo 41 nonche´ le prestazioni diservizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazionidi intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5e 6 rese a soggetti passivi d’imposta in altroStato membro»;c) all’articolo 41, comma 1, la lettera b)e` sostituita dalla seguente:«b) le cessioni in base a cataloghi, percorrispondenza e simili, di beni diversi da— 23 — – 23 –quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportatidal cedente o per suo conto nel territorio dialtro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hannooptato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni dimezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresı`se l’ammontare delle cessioni effettuate inaltro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera inquello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilitoda questo Stato a norma dell’articolo 34della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,del 28 novembre 2006. In tal caso e` ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione,ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attivita` o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto,se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1º gennaio dell’annoin corso e, negli altri casi, dal momento incui e` esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento delbiennio successivo all’anno solare nel corsodel quale e` esercitata; la revoca deve esserecomunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso»;d) l’articolo 43 e` sostituito dal seguente:«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) –1. Per gli acquisti intracomunitari di beni labase imponibile e` determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso ilcomma 4, 14 e 15 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontaredi detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.2. La base imponibile, nell’ipotesi di cuiall’articolo 40, comma 2, primo periodo, e`ridotta dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione delbene.3. Ai fini della determinazione della baseimponibile i corrispettivi, le spese e gli oneridi cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nellafattura, di effettuazione dell’operazione o, inmancanza di tale indicazione, della data dellafattura.4. Per le introduzioni di cui all’articolo 38,comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile e` costituita dal prezzo di acquisto o,in mancanza, dal prezzo di costo dei beni odi beni simili, determinati nel momento incui si effettuano tali operazioni.5. Per gli acquisti intracomunitari di benisi applica l’aliquota relativa ai beni, secondole disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;e) all’articolo 44, il comma 2 e` sostituito dal seguente:«2. In deroga al comma 1, l’imposta e` dovuta:a) per le cessioni di cui al comma 7dell’articolo 38, dal cessionario designatocon l’osservanza degli adempimenti di cuiagli articoli 46, 47 e 50, comma 6;b) per le prestazioni di cui all’articolo40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d’imposta non residenti, dal committentese soggetto passivo nel territorio delloStato»;f) l’articolo 46 e` sostituito dal seguente:«Art. 46. - (Fatturazione delle operazioniintracomunitarie) – 1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in— 24 — – 24 –euro del corrispettivo e degli altri elementiche concorrono a formare la base imponibiledell’operazione, espressi in valuta estera,nonche´ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche allefatture relative alle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggettipassivi d’imposta nel territorio dello Stato.Se trattasi di acquisto intracomunitario senzapagamento dell’imposta o non imponibile oesente, in luogo dell’ammontare dell’impostanella fattura deve essere indicato il titolounitamente alla relativa norma.2. Per le cessioni intracomunitarie di cuiall’articolo 41 e per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all’imposta, deve essere emessa fatturanumerata a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, inluogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione dellarelativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, al cessionario o committentedallo Stato membro di appartenenza; in casodi consegna del bene al cessionario di questiin diverso Stato membro, dalla fattura deverisultare specifico riferimento. La fatturaemessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Statomembro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero diidentificazione attribuito al cessionario dalloStato membro di destinazione dei beni e ladesignazione dello stesso quale debitore dell’imposta.3. La fattura di cui al comma 2, se trattasidi beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo41, comma 2, lettera c), nel territorio di altroStato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allostesso attribuito da tale Stato; se trattasi dicessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41,comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma2.4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma4, nella fattura devono essere indicati anchei dati di identificazione degli stessi; se lacessione non e` effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all’articolo 40,commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto larelativa fattura entro il mese successivo aquello di effettuazione dell’operazione deveemettere entro il mese seguente, in unicoesemplare, la fattura di cui al comma 1 conl’indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, al cedente o prestatore dalloStato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fatturaintegrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria»;g) all’articolo 50, il comma 1 e` sostituito dal seguente:«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, letterac), e le prestazioni di cui all’articolo 40,commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessiattribuito dallo Stato membro di appartenenza»;h) all’articolo 50, il comma 3 e` sostituito dal seguente:— 25 — – 25 –«3. Chi effettua acquisti intracomunitari ocommette le prestazioni di cui all’articolo40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all’impostadeve comunicare all’altra parte contraente ilproprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto dimezzi di trasporto nuovi da parte di personefisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni».8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entratain vigore della presente legge.9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia,per le operazioni effettuate a decorrere dal1º gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.10. Il Governo, entro il termine di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, dellapresente legge, puo` adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative edintegrative di quelle di cui ai commi da 4a 9 del presente articolo, al fine di effettuareulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonche´di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e lalotta al gioco minorile ed alle infiltrazionidella criminalita` organizzata nel settore deigiochi, tenuto conto del monopolio statalein materia di giochi di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, enel rispetto degli articoli 43 e 49 del TrattatoCE, oltre che delle disposizioni del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, nonche´ dei princı`pi di non discriminazione, necessita`, proporzionalita` e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli,nonche´ su altri eventi;b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;c) giochi di ippica nazionale;d) giochi di abilita`;e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;f) bingo;g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.12. La disciplina dei giochi di cui alcomma 11 e` introdotta ovvero adeguata conregolamenti emanati ai sensi degli articoli16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, esuccessive modificazioni, e 12 della legge18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina,con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato si provvede alla istituzione di singoligiochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sottoforma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco,nonche´ della relativa variazione in funzionedell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti oproventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazionedella misura del prelievo, anche per imposte,nell’ambito della misura massima prevista— 26 — – 26 –per ciascun gioco ed in funzione del predettoandamento.13. L’esercizio e la raccolta a distanza diuno o piu` dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facolta` dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distabilire, ai sensi del comma 26, in funzionedelle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni dicui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, e` consentito:a) ai soggetti in possesso dei requisiti eche assumono gli obblighi di cui al comma15, ai quali l’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato attribuisce concessioneper la durata di nove anni;b) ai soggetti che, alla data di entrata invigore della presente legge, sono gia` titolaridi concessione per l’esercizio e la raccoltadi uno o piu` dei giochi di cui al comma 11attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.14. L’esercizio e la raccolta a distanza deigiochi di cui al comma 11, lettere g) e h),sono effettuati fino alla data di scadenzadelle relative concessioni dai soggetti che,alla data di entrata in vigore della presentelegge, sono titolari unici di concessione perla gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, la raccoltaa distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e` altresı` consentita ai soggetti dicui al comma 13 ai quali i titolari unici diconcessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quellopercepito dai titolari di punti di vendita deimedesimi giochi che fanno parte della retefisica di raccolta dei predetti titolari unicidi concessione.15. La concessione richiesta dai soggetti dicui al comma 13, lettera a), e` rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguentirequisiti e condizioni:a) esercizio dell’attivita` di gestione e diraccolta di giochi, anche a distanza, in unodegli Stati dello Spazio economico europeo,avendovi sede legale ovvero operativa, sullabase di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturatocomplessivo, ricavato da tale attivita`, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alladata di presentazione della domanda;b) fuori dai casi di cui alla lettera a),possesso di una capacita` tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cuial comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche´ rilascio all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diuna garanzia bancaria ovvero assicurativa, aprima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;c) costituzione in forma giuridica di societa` di capitali, con sede legale in uno degliStati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione edalla sottoscrizione della relativa convenzioneaccessiva;d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilita` e professionalita` richiestialle corrispondenti figure dei soggetti di cuial comma 16, lettera b);e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita` oggetto di concessione in uno degliStati dello Spazio economico europeo;f) versamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell’attivita`di monitoraggio e controllo, pari ad euro300.000, piu` IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11,lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu`— 27 — – 27 –IVA, per le domande di concessione riferiteal gioco di cui al comma 11, lettera f);g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo dicui al comma 17.16. I soggetti di cui al comma 13, letterab), che chiedono la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cuial comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono gia` abilitati all’esercizio e alla raccolta a distanza, versanoall’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:a) euro 300.000, per i concessionari delgioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma11, lettere da a) ad e);b) euro 50.000, per i concessionari diesercizio a distanza dei giochi di cui all’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre2004, n. 311, e successive modificazioni, eall’articolo 38, comma 4, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);c) euro 350.000, per i concessionari dirimanenti giochi, non gia` abilitati alla lororaccolta a distanza, relativamente a domandedi concessione riferite ai giochi di cui alcomma 11, lettere da a) a f).17. La sottoscrizione della domanda diconcessione, il cui modello e` reso disponibiledall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresı` l’assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli perl’intera durata della concessione:a) dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato, della persistenza dei requisiti e dellecondizioni di cui al comma 15, lettere daa) a e);b) comunicazione all’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario dedicataall’offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centraledell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;d) esclusione dei consumatori residentiin Italia dall’offerta dei giochi di cui alcomma 11, lettere da a) a f), attraverso sitidiversi da quelli gestiti dai concessionari inaderenza a quanto previsto dalla concessione,ancorche´ gestiti dallo stesso concessionario,direttamente ovvero attraverso societa` controllanti, controllate o collegate;e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusionedal gioco, l’esclusione dall’accesso al giocoda parte di minori, nonche´ l’esposizione delrelativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozioneda parte dei giocatori, nonche´ di misure a tutela del consumatore previste dal codice delconsumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;g) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell’eventuale attivita` di commercializzazione esclusivamente mediante il canaleprescelto;h) trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato delle informazioni anonime relativealle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco,ai relativi saldi, nonche´, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedi-— 28 — – 28 –mento dell’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attivita`di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazioneda parte del sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;i) messa a disposizione, nei tempi e conle modalita` indicati dall’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato all’atto dellasua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delleattivita` di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;l) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’accesso,nei tempi e con le modalita` indicati dallastessa Amministrazione, di suoi dipendentio incaricati alle sedi del concessionario afini di controllo e ispezione, nonche´, ai medesimi fini, impegno di massima assistenzae collaborazione a tali dipendenti o incaricati;m) utilizzo di conti correnti bancari opostali dedicati alla gestione delle sommedepositate sui conti di gioco di titolarita` deigiocatori.18. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l’istruttoria delle domande di concessione entro novanta giornidalla data del loro ricevimento complete ditutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni dicui al comma 15. In caso di incompletezzadella domanda ovvero della relativa documentazione, il termine e` sospeso fino alladata della sua regolarizzazione. Il termine e`altresı` sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimentichiesti dall’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, dalla data della richiestae fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, fatti, stati e qualita` relativi airequisiti ovvero alle condizioni di cui alcomma 15 non possono essere attestati nellaforma dell’autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta`.In caso di decorso del termine per l’istruttoria senza l’adozione di un provvedimentoconclusivo espresso da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,la domanda di concessione si intende respinta.19. La raccolta a distanza dei giochi di cuial comma 11 e` subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto diconto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contrattodi conto di gioco, reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato sul proprio sito web, e` predispostonel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz’altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge:a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondola legge dello Stato italiano e che italiano siail foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche difonte comunitaria, con esclusione di forme dirisoluzione arbitrale delle controversie medesime;b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernentela prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventidi attivita` criminose e di finanziamento delterrorismo, nonche´ della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;c) unicita` del contratto di conto di giococon ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatoreper la raccolta o l’intermediazione di giocatealtrui, improduttivita` di frutti del conto digioco per il giocatore, nonche´ gratuita` dellarelativa utilizzazione per il giocatore;— 29 — – 29 –d) indisponibilita` da parte del concessionario delle somme depositate sul conto digioco, fatte salve le operazioni di addebitoe di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di concessione;e) tempestiva contabilizzazione e messaa disposizione al giocatore delle vincite edelle relative somme, comunque non oltreun’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita,salvo specifica diversa disposizione previstadal regolamento di un singolo gioco;f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valutacorrispondente al giorno della richiesta, dellesomme giacenti sul conto di gioco di cui ilgiocatore chieda al concessionario il prelievo;g) durata del contratto di conto di gioconon superiore alla data di scadenza dellaconcessione;h) informativa relativa al trattamentodei dati personali rispettosa della normativavigente in materia;i) assenso preventivo ed incondizionatodel giocatore alla trasmissione da parte delconcessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta diquest’ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;l) devoluzione all’erario dell’interosaldo del conto di gioco decorsi tre annidalla data della sua ultima movimentazione.20. Con provvedimento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi15, lettera f), e 16 possono essere adeguatiin aumento ogni tre anni sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo perl’intera collettivita` (NIC) pubblicato dall’ISTAT.21. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi inmateria di giochi al fine di assicurare lapiu` corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli dicui al comma 17, lettera e).22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cuial comma 13, lettera b), ai quali sono gia`consentiti l’esercizio e la raccolta a distanzadei giochi di cui al comma 11, sottoscrivonol’atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni deicommi da 11 a 26.23. All’articolo 4, comma 1, della legge13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: «E` punito altresı` con la reclusioneda sei mesi a tre anni chiunque organizza,esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito odisciplinato dall’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato. Chiunque, ancorche´titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Statocon modalita` e tecniche diverse da quellepreviste dalla legge e` punito con l’arrestoda tre mesi a un anno o con l’ammenda daeuro 500 a euro 5.000».24. Salvo che il fatto costituisca reato, incaso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi17 e 19, l’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato dispone:a) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d),e), f), i) e l), nonche´ delle disposizioni dicui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso incui l’inadempimento perduri per i trentagiorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;b) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino alla data— 30 — – 30 –in cui il concessionario non ottemperi alleprescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimentoperduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per la durata diquindici giorni; al secondo inadempimentodelle medesime disposizioni, la sospensionedella concessione per trenta giorni; al terzoinadempimento la revoca della concessione;d) in ogni caso al terzo inadempimentodelle disposizioni di cui ai commi 17 e 19l’Amministrazione dispone la revoca dellaconcessione.25. I termini di cui alle lettere a) e b) delcomma 24 sono ridotti a meta` in caso dinuovo inadempimento rilevato prima chesiano trascorsi dodici mesi dalla notificadel primo. In caso di terzo inadempimentonell’arco di dodici mesi, e` disposta la revocadella concessione.26. Con provvedimento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilita` tecnica redatto dal partnertecnologico, e` stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi dicui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data iconcessionari continuano ad effettuare alpartner tecnologico dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformita` alla disciplinaa tale riguardo vigente anteriormente alladata di entrata in vigore della presente legge.27. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con ilMinistro dell’interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con ilmedesimo regolamento sono altresı` determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e lemodalita` che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una voltaesaurita la predetta quota, nonche´ l’impossibilita` per gli organizzatori di prevedere piu`tornei nella stessa giornata e nella stessa localita`.28. Nel rispetto dell’articolo 1 del decretolegislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificatocon legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepitacon il decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 delTrattato istitutivo della Comunita` europea,l’esercizio e la raccolta dei tornei di pokersportivo non a distanza sono consentiti aisoggetti titolari di concessione per l’esercizioe la raccolta di uno o piu` dei giochi di cui alcomma 11 attraverso rete fisica nonche´ aisoggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato.29. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma29, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e` integrato di6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alrelativo onere nonche´ alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall’anno2009, si provvede mediante utilizzo dellemaggiori entrate derivanti dai commi da 11a 26 del presente articolo, al netto dei costisostenuti dall’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato per la realizzazione ela gestione degli strumenti informatici occorrenti.30. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneridi cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cuiall’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.31. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare con propridecreti le occorrenti variazioni di bilancio.— 31 — – 31 –32. All’articolo 1, comma 287, lettera h),della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comesostituita dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e«settemilacinquecento» sono sostituite dalleseguenti: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento».Art. 25.(Modifica all’articolo 41 del decreto-legge30 dicembre 2008, n. 207)1. Nel rispetto degli obblighi derivantidalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio,del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadrocomunitario per la tassazione dei prodottienergetici e dell’elettricita`, all’articolo 41del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma16-sexiesdecies e` inserito il seguente:«16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre laconcorrenzialita` delle rivendite di benzina egasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e` istituito, in favore delle regioniconfinanti con la stessa, un fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisicheper la riduzione del prezzo della benzina edel gasolio per autotrazione alla pompa. Ilfondo e` istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze,con una dotazione di 2 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2009. Le modalita` dierogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All’onere derivante dall’attuazionedel presente comma, pari a 2 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2009, siprovvede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1ºottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.L’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e` subordinata all’autorizzazionedel Consiglio dell’Unione europea ai sensidell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».Art. 26.(Delega al Governo per l’attuazionedella direttiva 2007/65/CE)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modificala direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita` televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai princı`pi e criteri direttivi di cuiall’articolo 2, anche i seguenti princı`pi e criteri direttivi:a) l’inserimento di prodotti e` ammessonel rispetto di tutte le condizioni e i divietiprevisti dall’articolo 3-octies, paragrafi 2, 3e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;b) per le violazioni delle condizioni edei divieti di cui alla lettera a) si applicanole sanzioni previste dall’articolo 51 del testounico di cui al decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita`, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto diinserimento di prodotti nei programmi perbambini, per la cui violazione si applica la— 32 — – 32 –sanzione di cui all’articolo 35, comma 2, delmedesimo decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177.Art. 27.(Disposizioni per l’attuazione della direttiva2007/68/CE)1. In attuazione della direttiva 2007/68/CEdella Commissione, del 27 novembre 2007,che modifica l’allegato III-bis della direttiva2000/13/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, per quanto concerne l’inclusionedi alcuni ingredienti alimentari, all’Allegato2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:a) la sezione III e` sostituita dalla seguente:«Sezione IIIAllergeni alimentari1. Cereali contenenti glutine (cioe` grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loroceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:a) sciroppi di glucosio a base di grano,incluso destrosio, e prodotti derivati, purche´il processo subı`to non aumenti il livello diallergenicita` valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche´ il processo subı`to nonaumenti il livello di allergenicita` valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal qualesono derivati;c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;d) cereali utilizzati per la fabbricazionedi distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.2. Crostacei e prodotti derivati.3. Uova e prodotti derivati.4. Pesce e prodotti derivati, tranne:a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;b) gelatina o colla di pesce utilizzatacome chiarificante nella birra e nel vino.5. Arachidi e prodotti derivati.6. Soia e prodotti derivati, tranne:a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche´ il processo subı`to nonaumenti il livello di allergenicita` valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal qualesono derivati;b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;d) estere di stanolo vegetale prodotto dasteroli di olio vegetale a base di soia.7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;b) lattitolo.8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci dianacardi (Anacardium occidentale), noci dipecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci delQueensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzataper la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altrebevande alcoliche.9. Sedano e prodotti derivati.10. Senape e prodotti derivati.11. Semi di sesamo e prodotti derivati.12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/lespressi come SO2.— 33 — – 33 –13. Lupini e prodotti derivati.14. Molluschi e prodotti derivati»;b) la sezione IV e` abrogata.2. E`autorizzata la commercializzazione,fino ad esaurimento delle scorte, dei prodottialimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31maggio 2009.3. All’articolo 29 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 109, e` aggiunto, infine, il seguente comma:«3-bis. Le modifiche della sezione III dell’Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia,sono adottate con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dallarichiesta».4. Sono abrogati l’articolo 8, commi 2 e 3,del decreto legislativo 8 febbraio 2006,n. 114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.Art. 28.(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenzadella Corte di giustizia delle Comunita` europee del 19 giugno 1990, nella causaC-177/89)1. Il Governo e` delegato ad adottare, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, con le modalita` di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustiziadelle Comunita` europee del 19 giugno 1990,nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.2. Il Governo e` autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigoredel decreto legislativo di cui al comma 1, leconseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1953, n. 567.Art. 29.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissionesul mercato di articoli pirotecnici)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 maggio 2007, relativa all’immissionesul mercato di articoli pirotecnici, il Governoe` tenuto a seguire, oltre ai princı`pi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti princı`pi e criteri direttivi:a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestionedelle procedure, le domande ed i procedimenti per l’accertamento della conformita`degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulterioriprocedure per il riconoscimento dei prodottipirotecnici destinati ad organismi diversi;b) armonizzare le norme di recepimentocon le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzioneincendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodottiesplodenti;c) assicurare la produzione, l’uso e losmaltimento ecocompatibili dei prodottiesplodenti, compresi quelli pirotecnici per— 34 — – 34 –uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta,nella intera filiera commerciale ed anche mediante l’adozione di codici alfanumerici, lacorretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, lamigliore tracciabilita` amministrativa deglistessi ed il rispetto dei princı`pi in materiadi tutela della salute ed incolumita` pubblica;e) prevedere specifiche licenze e modalita` di etichettatura per i prodotti pirotecnicifabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezzapubblica e di prevenzione incendi nell’acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di taliprodotti persone comunque ritenute pericolose;g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attivita` degli organismi notificatiresponsabili delle verifiche di conformita`, assicurandone l’alta competenza e l’indipendenza dei componenti;h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l’introduzione di sanzioni, anche di natura penale,nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975,n. 110, ferme le disposizioni penali vigentiin materia, a tutela dell’ordine pubblico,della sicurezza pubblica, dell’incolumita`delle persone e della protezione ambientale.2. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui alpresente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitatodi cui al comma 1, lettera g), non e` corrisposto alcun emolumento, indennita` o rimborsospese.Art. 30.(Delega al Governo per l’attuazione delladirettiva 2008/43/CE relativa all’istituzione,a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita` degliesplosivi per uso civile)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile2008, relativa all’istituzione, a norma delladirettiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilita` degliesplosivi per uso civile, il Governo e` tenutoa seguire, oltre ai princı`pi e criteri direttividi cui all’articolo 2, anche i seguenti princı`pie criteri direttivi:a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze dipubblica sicurezza relativi alla fabbricazione,importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilita`amministrativa ed identificazione univocadegli esplosivi, e quelli relativi ai titolaridelle stesse, sia assicurato dal Ministero dell’interno, con le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente,e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;b) prevedere, per gli esplosivi ammessinel mercato civile, modalita` di etichettatureatte a distinguere la destinazione, rispetto aquelle riservate ad uso militare o delle forzedi polizia;c) prevedere l’introduzione di sanzionipenali, nei limiti di pena di cui alla legge 2ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al di-— 35 — – 35 –vieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui aldecreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilita`; prevedere,inoltre, l’introduzione di sanzioni, anche dinatura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citatadirettiva 2008/43/CE.2. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Art. 31.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa` quotate)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa`quotate, il Governo e` tenuto a seguire, oltreai princı`pi e criteri direttivi di cui all’articolo2, in quanto compatibili, anche i seguentiprincı`pi e criteri direttivi:a) definire l’ambito di applicazionedelle norme di recepimento della direttiva2007/36/CE emanate ai sensi della delegadi cui al presente articolo, escludendo daesso gli organismi di investimento collettivo,armonizzati e non armonizzati, e le societa`cooperative;b) individuare le norme di recepimentodella direttiva 2007/36/CE emanate ai sensidella delega di cui al presente articolo applicabili alle societa` emittenti azioni diffuse trail pubblico in misura rilevante e alle societa`emittenti valori mobiliari diversi dalle azionicon diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misurarilevante;c) indicare il termine minimo che deveintercorrere fra la pubblicazione dell’avvisodi convocazione e la data di svolgimento dell’assemblea in prima convocazione, tenendoconto dell’interesse a un’adeguata informativa degli azionisti e dell’esigenza di unatempestiva convocazione dell’assemblea indeterminate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizionidi attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;d) adeguare la disciplina del contenutodell’avviso di convocazione a quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva2007/36/CE e disciplinarne le modalita` didiffusione, al fine di garantirne l’effettivadiffusione nell’Unione europea, tenendoconto degli oneri amministrativi a caricodella societa` emittente;e) adeguare la disciplina del diritto deisoci di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea di cui all’articolo 126-bis del testounico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell’opzione di cuiall’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,e confermando la partecipazione minimaper il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonche´ quantoprevisto dal citato articolo 126-bis, comma 3;f) adeguare la disciplina della legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del voto a quanto previsto dall’articolo 7della direttiva 2007/36/CE, introducendo leopportune modifiche ed adeguamenti dellenorme in materia di legittimazione all’esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonche´ inmateria di disciplina dell’assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e didiritto di recesso, e procedere ad un riordinodelle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;g) individuare la data di registrazionetenendo conto dell’interesse a garantire una— 36 — – 36 –corretta rappresentazione della compagineazionaria e ad agevolare la partecipazione all’assemblea, anche tramite un rappresentante,dell’azionista, nonche´ dell’esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;h) al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente inmateria di aggiornamento del libro dei soci,valutando altresı` l’introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per iltramite degli intermediari;i) disciplinare il diritto dell’azionista diporre domande connesse all’ordine delgiorno prima dell’assemblea, prevedendoche la societa` fornisca una risposta, ancheunitaria alle domande con lo stesso contenuto, al piu` tardi nella riunione assembleare,tenuto conto di quanto previsto dall’articolo9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere piu`agevoli ed efficienti le procedure per l’esercizio del voto per delega, adeguandola altresı`all’articolo 10 della direttiva 2007/36/CE,avvalendosi delle facolta` di cui al paragrafo2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondocomma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall’articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l’azionista rappresentato, avvalendosidelle opzioni di cui all’articolo 10, paragrafo3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE;n) rivedere e semplificare la disciplinadella sollecitazione delle deleghe di voto,coordinandola con le modifiche introdottealla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilita` e trasparenza;o) disciplinare, ove necessario, l’esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti socialipresi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l’attuazione dellenorme emanate ai sensi della delega di cuial presente articolo;q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l’applicazione di sanzioniamministrative pecuniarie non inferiori nelminimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.2. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.Art. 32.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, cheabroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai princı`pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguentiprincı`pi e criteri direttivi:a) definire il quadro giuridico per larealizzazione dell’Area unica dei pagamentiin euro (SEPA), in conformita` con il principio di massima armonizzazione contenutonella direttiva;b) favorire la riduzione dell’uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale,— 37 — – 37 –di strumenti di pagamento elettronici. Lapubblica amministrazione dovra` provvedervicon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento,anche tenendo conto delle scelte effettuate inaltri Paesi dell’Unione europea e della necessita` di preservare la posizione competitivadel nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;d) favorire lo sviluppo di un mercatoconcorrenziale dei servizi di pagamento;e) istituire la categoria degli istituti dipagamento abilitati alla prestazione di servizidi pagamento con esclusione delle attivita` diraccolta di depositi e di emissione di monetaelettronica;f) individuare nella Banca d’Italia l’autorita` competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attivita` e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati,nonche´ a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzionedelle operazioni di pagamento;g) individuare nella Banca d’Italia l’autorita` competente a specificare le regole chedisciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parita` concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;h) recepire gli obblighi di trasparenzaposti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di taliservizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazionealle esigenze degli utenti stessi, al rilievoeconomico del contratto concluso e al valoredello strumento di pagamento;i) recepire i divieti per i prestatori diservizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l’esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilita` tra i prestatori diservizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, alfine di garantirne il reciproco affidamentononche´ il regolare funzionamento dei servizidi pagamento;m) prevedere procedure di reclamo degliutenti nei confronti dei fornitori di servizi dipagamento;n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all’utilizzazione di servizi di pagamento;o) prevedere disposizioni transitorie inbase alle quali i soggetti che hanno iniziatoa prestare i servizi di pagamento di cui all’allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente primadella data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attivita` finoal 30 aprile 2011;p) individuare nella Banca d’Italia l’autorita` competente a emanare la normativa diattuazione del decreto legislativo e a recepireafferenti misure di attuazione adottate dallaCommissione europea con procedura di comitato;q) introdurre le occorrenti modificazionialla normativa vigente, anche di derivazionecomunitaria, per i singoli settori interessatidalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttival’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500e non superiori nel massimo a euro 500.000.2. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.— 38 — – 38 –Art. 33.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativaai contratti di credito ai consumatori e cheabroga la direttiva 87/102/CEE e previsionedi modifiche ed integrazioni alla disciplinarelativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizied agli agenti in attivita` finanziaria)1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contrattidi credito ai consumatori, che provvederannoad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1º settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governoe` tenuto a seguire, oltre ai princı`pi e criteridirettivi di cui all’articolo 2, anche i seguentiprincı`pi e criteri direttivi:a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente deboleprevisti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento afavore dei consumatori, qualora ricorranoanaloghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalita` del finanziamento;b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l’applicazione dellesanzioni amministrative previste dal testounico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993 per contrastare le violazioni delledisposizioni del titolo VI di tale testo unico,anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un’adeguata reazione a fronte dei comportamentiscorretti a danno della clientela. La misuradelle sanzioni amministrative e` pari a quellaprevista dall’articolo 144 del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, esuccessive modificazioni, e dall’articolo 39,comma 3, della legge 28 dicembre 2005,n. 262, e successive modificazioni;c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testounico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993 con le altre disposizioni legislativeaventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute neldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantireil rispetto di queste ultime disposizioni, imeccanismi di controllo e di tutela delcliente previsti dal citato titolo VI del testounico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993;d) rimodulare la disciplina delle attivita`e dei soggetti operanti nel settore finanziariodi cui al titolo V e all’articolo 155 del testounico di cui al decreto legislativo n. 385 del1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteridirettivi a tutela dei consumatori:1) rideterminare i requisiti per l’iscrizione al fine di consentire l’operativita` neiconfronti del pubblico soltanto ai soggettiche assicurino affidabilita` e correttezza dell’iniziativa imprenditoriale;2) prevedere strumenti di controllopiu` efficaci, modulati anche sulla base delleattivita` svolte dall’intermediario;3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita`, l’economicita` e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d’Italia;4) prevedere sanzioni amministrativepecuniarie e accessorie e forme di interventoeffettive, dissuasive e proporzionate, quali,tra l’altro, il divieto di intraprendere nuoveoperazioni e il potere di sospensione, raffor-— 39 — – 39 –zando, nel contempo, il potere di cancellazione;e) rivedere la disciplina dei mediatoricreditizi di cui alla legge 7 marzo 1996,n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita`finanziaria di cui al decreto legislativo 25settembre 1999, n. 374, introducendola neltesto unico di cui al decreto legislativon. 385 del 1993, in modo da:1) assicurare la trasparenza dell’operato e la professionalita` delle sopraindicatecategorie professionali, prevedendo l’innalzamento dei requisiti professionali;2) istituire un organismo avente personalita` giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioniterritoriali, costituito da soggetti nominaticon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attivita` finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchidei mediatori creditizi e degli agenti in attivita` finanziaria. Detto organismo sara` sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia,che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potra` proporne lo scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze;3) prevedere che con regolamento delMinistro dell’economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sentita la Banca d’Italia, siano determinate le modalita` di funzionamento dell’organismo di cui al numero 2) e sia individuatala disciplina: dei poteri dell’organismo edelle sue eventuali articolazioni territoriali,necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell’iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita` finanziaria, con le relative forme di pubblicita`;della determinazione e riscossione, da partedell’organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altresomme dovute dagli iscritti e dai richiedentil’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell’attivita`; delle modalita` di tenuta della documentazione concernente l’attivita` svolta dai mediatori creditizie dagli agenti in attivita` finanziaria; dellemodalita` di aggiornamento professionale ditali soggetti;4) applicare, in quanto compatibili, ledisposizioni del titolo VI del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, esuccessive modificazioni, prevedendo altresı`che la Banca d’Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento allecommissioni di mediazione e agli altri costiaccessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonche´ l’applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge7 marzo 1996, n. 108, e dall’articolo 1815del codice civile;5) disciplinare le sanzioni pecuniarie,nonche´ la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l’organismo sia competente per iprovvedimenti connessi alla gestione deglielenchi e la Banca d’Italia per quelli relativialle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);6) individuare cause di incompatibilita`, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare laprofessionalita` e l’autonomia dell’operativita`;7) prescrivere l’obbligo di stipularepolizze assicurative per responsabilita` civileper danni arrecati nell’esercizio delle attivita`di pertinenza;8) prevedere disposizioni transitorieper disciplinare il trasferimento nei nuovielenchi dei mediatori e degli agenti in attivita` finanziaria gia` abilitati, purche´ in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;9) per i mediatori creditizi prevederel’obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l’obbligo di adozione di una forma— 40 — – 40 –giuridica societaria per l’esercizio dell’attivita`; introdurre ulteriori forme di controlloper le societa` di mediazione creditizia dimaggiori dimensioni;10) prevedere per gli agenti in attivita`finanziaria forme di responsabilita` del soggetto che si avvale del loro operato, anchecon riguardo ai danni causati ai clienti;f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto latutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al clientein fase precontrattuale e le modalita` di illustrazione, con la specifica, in caso di offertacongiunta di piu` prodotti, dell’obbligatorieta`o facoltativita` degli stessi.2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.Art. 34.(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive dimodifica, relativa ad un codice comunitarioconcernente i medicinali per uso umano,nonche´ della direttiva 2003/94/CE)1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo lalettera c) e` inserita la seguente:«c-bis) medicinale per terapia avanzata:un prodotto quale definito all’articolo 2 delregolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapieavanzate»;b) al comma 1 dell’articolo 3, e` aggiunta, in fine, la seguente lettera:«f-bis) a qualsiasi medicinale per terapiaavanzata, quale definito nel regolamento (CE)n. 1394/2007 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 13 novembre 2007, preparatosu base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualita` e utilizzato in unospedale, sotto l’esclusiva responsabilita` professionale di un medico, in esecuzione di unaprescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinatopaziente. La produzione di questi prodotti e`autorizzata dall’AIFA. La stessa Agenziaprovvede affinche´ la tracciabilita` nazionale ei requisiti di farmacovigilanza, nonche´ glispecifici requisiti di qualita` di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda imedicinali per terapie avanzate per i quali e`richiesta l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004»;c) il comma 1 dell’articolo 6 e` sostituitodal seguente:«1. Nessun medicinale puo` essere immesso in commercio sul territorio nazionalesenza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria anorma del regolamento (CE) n. 726/2004 incombinato disposto con il regolamento (CE)n. 1394/2007»;d) al comma 5 dell’articolo 119, le parole: «farmaceutica, che e` titolare di altreAIC o di un’autorizzazione alla produzionedi medicinali» sono soppresse.Art. 35.(Termine del procedimento di cui all’articolo2 della legge 13 luglio 1965, n. 825)1. All’articolo 2 della legge 13 luglio1965, n. 825, e successive modificazioni, e`aggiunto, in fine, il seguente comma:«Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e` di novantagiorni decorrenti dalla data di ricevimentodella richiesta».2. Il comma 2 dell’articolo 4 del decretolegge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,— 41 — – 41 –con modificazioni, dalla legge 31 marzo2004, n. 87, e` abrogato.3. Il nuovo termine di cui all’articolo 2,terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n.825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita alpubblico dei tabacchi lavorati o di variazionidei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e` ancora concluso alla data dientrata in vigore della presente legge.Art. 36.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 21 maggio 2008, chemodifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizionee della detenzione di armi)1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa alcontrollo dell’acquisizione e della detenzionedi armi, il Governo e` tenuto a seguire, oltreai princı`pi e criteri direttivi generali di cuiall’articolo 2, anche i seguenti ulteriori princı`pi e criteri direttivi:a) prevedere la definizione delle armida fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonche´ delle armiper uso scenico e disattivate, degli strumentiper la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi,individuando le modalita` per assicurarne ilpiu` efficace controllo;b) adeguare la disciplina relativa all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armicomuni da sparo, anche al fine di assicurare,in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento dellepunzonature di prova delle armi da fuocoportatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973,n. 993, la pronta tracciabilita` delle armi dafuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armida fuoco, delle loro parti essenziali e dellemunizioni, attribuendo al Ministero dell’interno le relative competenze di indirizzo evigilanza, al fine della pronta tracciabilita` edel controllo sull’uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni sututte le attivita` di tiro e sulla ricarica dellemunizioni;d) prevedere la graduale sostituzione deiregistri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell’attivita` di annotazione delleoperazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendol’interoperabilita` con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell’interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo dicinquanta anni dalla data dell’annotazionestessa;e) prevedere il controllo dell’immissione sul mercato civile di armi da fuocoprovenienti dalle scorte governative, nonche´procedure speciali per la loro catalogazionee marcatura;f) prevedere speciali procedimenti per lacatalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche aifini dell’autorizzazione per la loro detenzione;g) adeguare la disciplina in materia ditracciabilita` e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attivita` di raccolta ai fini culturali e collezionistici;— 42 — – 42 –h) determinare le procedure, ordinarie especiali, per l’acquisizione e la detenzionedelle armi, anche attraverso la previsionedei requisiti necessari, anche fisici e psichici,degli interessati all’acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli pergli stessi, nonche´ per l’ordine e la sicurezzapubblica, prevedendo a tal fine un’idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto deidati informatizzati tra il Servizio sanitarionazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine,utili a prevenire possibili abusi da parte disoggetti detentori di armi da fuoco;i) adeguare la disciplina per il rilascio,rinnovo e uso della Carta europea d’armada fuoco;l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell’articolo 31 del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, di cuial regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, lelicenze di polizia per l’esercizio delle attivita`di intermediazione delle armi e per l’effettuazione delle singole operazioni;m) prevedere specifiche norme che disciplinino l’utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche alfine di prevenirne furti o smarrimenti;n) prevedere l’introduzione di sanzionipenali, nei limiti di pena di cui alla legge 2ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.2. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.3. Agli adempimenti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolole Amministrazioni interessate provvedonocon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Art. 37.(Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglioe n. 589/2008 della Commissione, perquanto riguarda la commercializzazionedelle uova, nonche´ delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione dellegalline ovaiole)1. Qualora i centri d’imballaggio delleuova, definiti all’articolo 1 del regolamento(CE) n. 589/2008 della Commissione, del23 giugno 2008, non soddisfino piu` le condizioni previste dall’articolo 5 del medesimoregolamento, si applicano i provvedimentiamministrativi della revoca e della sospensione dell’autorizzazione.2. In caso d’inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fattonon costituisca reato, si applicano le seguentisanzioni:a) da euro 300 a euro 1.800 a carico dichiunque, senza le prescritte autorizzazioni:1) effettui l’imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualita` e di peso;2) svolga l’attivita` di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine divenderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o nonconservano, per almeno dodici mesi, ai sensidell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20,21 e 22 del medesimo regolamento, secondole modalita` stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;d) da euro 150 a euro 900 nei confrontidei titolari dei centri di imballaggio e dei— 43 — – 43 –raccoglitori che omettono di comunicare allaregione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, entro trenta giorni dall’avvenimento, le variazioni tecniche, societarie od’indirizzo e la cessazione dell’attivita`;e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d’imballaggio, dei produttori e, limitatamente agliarticoli 14 e 16, relativi rispettivamente all’utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori,per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamentiper la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;2) articolo 5, relativo alla dotazionedi attrezzature dei centri d’imballaggio;3) articoli 6 e 11, relativi ai terminitemporali per la lavorazione delle uova ealla stampigliatura degli imballaggi e delleuova;4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all’etichettatura degli imballaggi edelle uova;f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cuiagli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento(CE) n. 589/2008, relative alla stampigliaturadelle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all’indicazionedella durata minima ed al reimballaggio;g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportareuna o piu` diciture obbligatorie ai sensi dellanormativa vigente oppure violano quantoprescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decretodel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all’uso di diciture facoltative;h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d’imballaggio edei produttori che violano le norme sullastampigliatura delle uova con il codice delproduttore, di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,del 22 ottobre 2007, ed all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonche´ all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008,relativo all’indicazione del tipo di alimentazione.3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gliimporti si intendono aumentati del doppiose la partita di merce irregolare e` superiorealle 50.000 uova.4. In caso di reiterazione della violazione,le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta`.5. Per l’applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge24 novembre 1981, n. 689.6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitariae nazionale, l’Ispettorato centrale per il controllo della qualita` dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 589/2008, fino a quando la partitastessa non e` in regola.7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono definite, nell’ambito delle rispettive competenze, le modalita` di attuazionedelle disposizioni di cui al comma 1, nonche´modalita` uniformi per l’attivita` di controlloai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo perl’applicazione delle disposizioni del presentearticolo tramite l’Ispettorato centrale per ilcontrollo della qualita` dei prodotti agroalimentari (ICQ) che e` anche l’Autorita` compe-— 44 — – 44 –tente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalcomma 2 del presente articolo.9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione,del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge,uno o piu` decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformita` ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezionedelle galline ovaiole allevate in batteria ocon sistemi alternativi (a terra o all’aperto),come indicato dalla direttiva 1999/74/CEsul benessere degli animali;b) priorita` agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamenteadotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessereanimale previste dalla direttiva 1999/74/CE;c) realizzazione di filiere certificate cheintegrano le varie fasi del ciclo produttivo:allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);d) priorita` per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;e) priorita` per la realizzazione di filiereintegrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici;f) interventi per l’acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture distoccaggio specifici a supporto delle filieredi produzione;g) interventi per l’ammodernamento e larealizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;h) interventi per la promozione e lacommercializzazione di uova e ovoprodottiitaliani sui mercati esteri;i) interventi per favorire la ricerca e losviluppo di nuovi prodotti in collaborazionecon universita` e centri di ricerca;l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recuperodi energia.10. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e` inserito il seguente:«Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) – 1. La realizzazione e l’adeguamentodegli impianti, al fine della sostituzione dellegabbie di cui al numero 1 dell’allegato C,possono avvenire con il ricorso alle misuredi cui agli accordi di programma quadro,promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensidel comma 203 dell’articolo 2 della legge23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera edi distretto previsti dal decreto del Ministrodelle politiche agricole e forestali 1º agosto2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 226 del 29 settembre 2003».11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Art. 38.(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)1. Nei casi di accertamenti disposti dallaCommissione europea ai sensi dell’articolo21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002,concernente l’applicazione delle regole diconcorrenza di cui agli articoli 81 e 82 delTrattato CE, l’esecuzione delle decisioni e`— 45 — – 45 –autorizzata dal procuratore della Repubblica,che provvede in conformita` all’articolo 21,paragrafo 3, del regolamento.Art. 39.(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro. Esecuzione della sentenzadella Corte di giustizia resa in data 25 luglio2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente:«11. La disposizione di cui al comma 3non si applica ai lavori privati non soggettia permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferioread euro 100.000. In tal caso, le funzioni delcoordinatore per la progettazione sono svoltedal coordinatore per la esecuzione dei lavori»;b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e` aggiunta la seguente:«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1».Art. 40.(Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)1. Le disposizioni del presente articolo siapplicano ai:a) laboratori non annessi alle impresealimentari che effettuano analisi nell’ambitodelle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a)e b), di seguito indicati come «laboratori»,devono essere accreditati, secondo la normaUNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singoleprove o gruppi di prove, da un organismo diaccreditamento riconosciuto e operante aisensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC17011.3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge, nell’ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalita` operative diiscrizione, aggiornamento, cancellazione inappositi elenchi dei laboratori, nonche´ modalita` uniformi per l’effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione dellaconformita` dei laboratori ai requisiti di cui alcomma 2.4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori onerine` minori entrate a carico della finanza pubblica.5. Le amministrazioni interessate svolgonole attivita` previste dal presente articolo conle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all’elencodei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalita` di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivodel servizio, determinato mediante appositoaccordo tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.— 46 — – 46 –Art. 41.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizinel mercato interno, da adottare su propostadel Ministro per le politiche europee e delMinistro dello sviluppo economico ovverodel Ministro con competenza prevalente inmateria, di concerto con i Ministri per lapubblica amministrazione e l’innovazione eper la semplificazione normativa e con glialtri Ministri interessati, acquisito il pareredella Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando ilnecessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e` tenuto a seguire,oltre ai princı`pi e criteri direttivi generali dicui all’articolo 2, anche i seguenti princı`pie criteri direttivi:a) garantire la liberta` di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita` ed ilcorretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche´ assicurare agli utenti un livelloessenziale ed uniforme di condizioni di accessibilita` all’acquisto di servizi sul territorionazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettere e) ed m), della Costituzione;b) promuovere l’elaborazione di codicidi condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualita` dei servizi,tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizinon esplicitamente esclusi dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall’articolo 17della direttiva;d) definire puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione;e) semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attivita` di servizi,anche al fine di renderli uniformi sul pianonazionale, subordinando altresı` la previsionedi regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 della direttivae prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cuial presente articolo, la dichiarazione di inizioattivita` rappresenti la regola generale salvoche motivate esigenze impongano il rilasciodi un atto autorizzatorio esplicito;f) garantire che, laddove consentiti dallanormativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previstiper l’accesso ad un’attivita` di servizi o perl’esercizio della medesima siano conformiai princı`pi di trasparenza, proporzionalita` eparita` di trattamento;g) garantire la libera circolazione deiservizi forniti da un prestatore stabilito inun altro Stato membro, imponendo requisitirelativi alla prestazione di attivita` di servizisolo qualora siano giustificati da motivi diordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita` pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto dei princı`pi di non discriminazione edi proporzionalita`;h) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di una attivita` di serviziabbia efficacia su tutto il territorio nazionale.Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione possono essere giustificate soloda un motivo imperativo di interesse generale;i) ferma restando l’applicazione delprincipio di prevalenza di cui all’articolo 3,paragrafo 1, della direttiva, anche al fine digarantire, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo4, della direttiva, il carattere unitario nazio-— 47 — – 47 –nale dell’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoliabilitanti, individuare espressamente, per tuttii servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiticompatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso alla relativa attivita` eper il suo esercizio;l) prevedere che lo svolgimento di tuttele procedure e le formalita` necessarie perl’accesso all’attivita` di servizi e per il suoesercizio avvenga attraverso sportelli uniciusufruibili da tutti i prestatori di servizi aprescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro,in coerenza con quanto gia` previsto al riguardo dall’articolo 38 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eregolando il conseguente coordinamento frale relative disposizioni;m) prevedere che le procedure e le formalita` per l’accesso e l’esercizio delle attivita` di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza eper via elettronica;n) realizzare l’interoperabilita` dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatoriodella firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;o) prevedere forme di collaborazionecon le autorita` competenti degli altri Statimembri e con la Commissione europea alfine di garantire il controllo dei prestatori edei loro servizi, in particolare fornendo alpiu` presto e per via elettronica, tramite larete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste daaltri Stati membri o dalla Commissione. Loscambio di informazioni puo` riguardare leazioni disciplinari o amministrative promosseo le sanzioni penali irrogate e le decisionidefinitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorita`competenti nei confronti di un prestatore eche siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita`professionale, nel rispetto dei presuppostistabiliti dalla direttiva;p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme perl’adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l’esercizio della liberta` di stabilimento e la libera prestazione dei servizisiano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformita`all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma,della Costituzione;q) prevedere che tutte le disposizioni diattuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio della liberta` di stabilimento e la libera circolazione dei servizigarantite dagli articoli 43 e 49 del TrattatoCE, perseguendo in particolare i seguentiobiettivi:1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;2) la semplificazione amministrativa;3) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso ad una attivita` di servizie per il suo esercizio;4) l’effettivita` dei diritti dei destinatari di servizi;r) prevedere che tutte le misure adottatein attuazione della direttiva siano emanate inconformita` ai seguenti ulteriori princı`pi e criteri:1) salvaguardia dell’unitarieta` deiprocessi decisionali, della trasparenza, dell’efficacia e dell’economicita` dell’azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;— 48 — – 48 –2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita`, chiarezza e trasparenza delle procedure;3) agevole accessibilita` per prestatorie destinatari di servizi a tutte le informazioniafferenti alle attivita` di servizi, in attuazionedegli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;4) adozione di adeguate forme dipubblicita`, di informazione e di conoscibilita`degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;s) garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro delluogo in cui viene effettuata la prestazionedi servizi, fatti salvi trattamenti piu` favorevoli al prestatore previsti contrattualmente,ovvero assicurati dai Paesi di provenienzacon oneri a carico di questi ultimi, evitandoeffetti discriminatori nonche´ eventuali danniai consumatori in termini di sicurezza edeventuali danni all’ambiente;t) prevedere idonee modalita` al fine diassicurare un’effettiva applicazione del principio di parita` di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membridell’Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonche´ eventuali danni ai consumatoriin termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente.2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione,entro il 28 dicembre 2009, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoadeguano le proprie disposizioni normativeal contenuto della direttiva nonche´ ai princı`pie criteri di cui al comma 1.3. Dai provvedimenti attuativi del presentearticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Art. 42.(Disposizioni in materia di recepimento delladirettiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003,che modifica la direttiva 68/151/CEE delConsiglio per quanto riguarda i requisiti dipubblicita` di taluni tipi di societa`)1. All’articolo 2250 del codice civile,dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:«Gli atti delle societa` costituite secondouno dei tipi regolati nei capi V, VI e VIIdel presente titolo, per i quali e` obbligatorial’iscrizione o il deposito, possono essere altresı` pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficialedelle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma nonpossono essere opposti ai terzi, ma questipossono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loroversione in lingua italiana.Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinatoalla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni dicui al primo, secondo, terzo e quartocomma».2. All’articolo 2630, primo comma, delcodice civile, dopo le parole: «registro delleimprese» sono inserite le seguenti: «, ovveroomette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioniprescritte dall’articolo 2250, primo, secondo,terzo e quarto comma,».— 49 — – 49 –Art. 43.(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008,n. 172, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiutinella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale)1. Il comma 2 dell’articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e` abrogato.Art. 44.(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, chemodifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda ilmiglioramento dell’efficacia delle proceduredi ricorso in materia di aggiudicazione degliappalti pubblici)1. Il Governo e` delegato ad adottare, entroil termine e con le modalita` di cui all’articolo 1, uno o piu` decreti legislativi volti arecepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio perquanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia diaggiudicazione degli appalti pubblici. Suglischemi dei decreti legislativi e` acquisito ilparere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,i decreti sono emanati anche in mancanzadel parere.2. Entro due anni dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi previsti dalcomma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispettodelle medesime procedure di cui al citatocomma 1.3. Ai fini della delega di cui al presentearticolo, per stazione appaltante si intendonoi soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, alrispetto di procedure o princı`pi di evidenzapubblica nell’affidamento di contratti relativia lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi generalidi cui all’articolo 2, nonche´ dei seguentiprincı`pi e criteri direttivi specifici:a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere ilquadro normativo vigente in tema di tutelagiurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificatedalla direttiva 2007/66/CE, previa verificadella coerenza con tali direttive degli istitutiprocessuali gia` vigenti e gia` adeguati, anchealla luce della giurisprudenza comunitaria enazionale, e inserendo coerentemente i nuoviistituti nel vigente sistema processuale, nelrispetto del diritto di difesa e dei princı`pidi effettivita` della tutela giurisdizionale e diragionevole durata del processo;b) assicurare un quadro processualeomogeneo per tutti i contratti contemplatidal citato codice di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, ancorche´ non rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare unrecepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo leabrogazioni necessarie;d) recepire integralmente l’articolo 1,paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e— 50 — – 50 –l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informatadell’imminente proposizione di un ricorsogiurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutandose intervenire o meno in autotutela;e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva92/13/CEE, come modificati dalla direttiva2007/66/CE, fissando un termine dilatorioper la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione atutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimentiadottati in corso di procedura;f) recepire l’articolo 2, paragrafo 6, el’articolo 2-quater della direttiva 89/665/CEE, nonche´ l’articolo 2, paragrafo 1, ultimocapoverso, e l’articolo 2-quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entroun termine non superiore a trenta giorni dallaricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;2) che i bandi, ove immediatamentelesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati conl’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle proceduredi affidamento sono impugnati con l’aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l’eventuale riunione dei procedimenti;3) che il rito processuale davanti algiudice amministrativo si svolge con la massima celerita` e immediatezza nel rispetto delcontraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti terminidi deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;4) che tutti i ricorsi e scritti di parte eprovvedimenti del giudice hanno forma sintetica;5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se cio` non ostacoli le esigenze di celeredefinizione;g) recepire l’articolo 2, paragrafi 3 e 4,della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE,come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,prevedendo la sospensione della stipulazionedel contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare erivolto al giudice competente, con i seguenticriteri:1) la competenza, sia territoriale cheper materia, e` inderogabile e rilevabile d’ufficio prima di ogni altra questione;2) la preclusione alla stipulazione delcontratto opera fino alla pubblicazione delprovvedimento cautelare definitivo, ovverofino alla pubblicazione del dispositivo dellasentenza di primo grado, in udienza o entroi successivi sette giorni, se la causa puo` essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare;3) il termine per l’impugnazione delprovvedimento cautelare e` di quindici giornidalla sua comunicazione o dall’eventuale notifica, se anteriore;h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell’ambito di una giurisdizioneesclusiva e di merito, con i seguenti criteri:1) prevedere la privazione di effettidel contratto nei casi di cui all’articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della— 51 — – 51 –direttiva 89/665/CEE e all’articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice cheannulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni daeseguire;2) nel caso di cui all’articolo 2-sexies,paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzionedel bilanciamento degli interessi coinvoltinei casi concreti, tra privazione di effettidel contratto e relativa decorrenza, e sanzionialternative;3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e2), lasciare al giudice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contrattoe relativa decorrenza, ovvero risarcimentoper equivalente del danno subı`to e comprovato;4) disciplinare le sanzioni alternativefissando i limiti minimi e massimi dellestesse;i) recepire l’articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2-septiesdella direttiva 92/13/CEE, come modificatidalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1,lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies, e iltermine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-septies;l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento;m) dettare disposizioni razionalizzatricidell’arbitrato, secondo i seguenti criteri:1) incentivare l’accordo bonario;2) prevedere l’arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;3) prevedere che le stazioni appaltantiindichino fin dal bando o avviso di indizionedella gara se il contratto conterra` o meno laclausola arbitrale, proibendo contestualmenteil ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;4) contenere i costi del giudizio arbitrale;5) prevedere misure acceleratorie delgiudizio di impugnazione del lodo arbitrale.4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,nei limiti temporali ivi previsti.5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.6. Le amministrazioni provvedono agliadempimenti previsti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.Art. 45.(Modifica all’articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,n. 101. Parere motivato nell’ambito dellaprocedura d’infrazione n. 2005/5086)1. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 giugno2008, n. 101, le parole: «in base alle procedure definite dall’Autorita` per le garanzienelle comunicazioni nella deliberazionen. 603/07/CONS del 21 novembre 2007,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalleseguenti: «in conformita` ai criteri di cuialla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Au-— 52 — – 52 –torita` per le garanzie nelle comunicazioni,del 7 aprile 2009, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 99 del 30 aprile 2009».Capo IIIATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTOEUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPOEUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)Art. 46.(Costituzione e natura giuridica dei GECT)1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, edel presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l’obiettivo difacilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionaleal fine esclusivo di rafforzare la coesioneeconomica e sociale e comunque senza finidi lucro.2. I GECT aventi sede in Italia sono dotatidi personalita` giuridica di diritto pubblico. IlGECT acquista la personalita` giuridica conl’iscrizione nel Registro dei gruppi europeidi cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, ai sensi dell’articolo 47.3. Possono essere membri di un GECT isoggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1,del citato regolamento (CE) n. 1082/2006.Ai fini della costituzione o partecipazionead un GECT, per «autorita` regionali» e«autorita` locali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendonorispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localidi cui all’articolo 2, comma 1, del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.4. La convenzione e lo statuto di unGECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citatoregolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all’unanimita` dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli2699 e seguenti del codice civile, a pena dinullita`. Gli organi di un GECT avente sedein Italia, nonche´ le modalita` di funzionamento, le rispettive competenze e il numerodi rappresentanti dei membri in detti organi,sono stabiliti nello statuto. Le finalita` specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECTnella convenzione istitutiva. Fermo restandoquanto stabilito dall’articolo 7, paragrafi 1,2, 4 e 5, del citato regolamento (CE)n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:a) il ruolo di Autorita` di gestione, l’esercizio dei compiti del segretariato tecnicocongiunto, la promozione e l’attuazione dioperazioni nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonche´ la promozione e l’attuazione di azioni di cooperazioneinterregionale inserite nell’ambito degli altriprogrammi operativi cofinanziati dai fondistrutturali comunitari;b) la promozione e l’attuazione di operazioni inserite nell’ambito di programmi eprogetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione delquadro strategico nazionale 2007-2013, purche´ tali operazioni siano coerenti con le priorita` elencate dall’articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano,mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere piu` efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali pro-— 53 — – 53 –grammi o progetti, con benefı`ci per i territorinazionali.5. In aggiunta ai compiti di cui al comma4, al GECT puo` essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purche´ coerenti con ilfine di rafforzare la coesione economica esociale, nonche´ nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.Art. 47.(Autorizzazione alla costituzionedi un GECT)1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta,anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredatadi copia della convenzione e dello statutoproposti. Su tale richiesta, la Presidenza delConsiglio dei ministri – Segretariato generaleprovvede nel termine di novanta giorni dallaricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri perquanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell’interno per quanto attiene alla corrispondenza all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell’economiae delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economicoper quanto attiene ai profili concernenti lacorrispondenza con le politiche di coesione,della Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento per le politiche comunitarieper quanto attiene ai profili concernenti lecompatibilita` comunitarie, del Dipartimentoper gli affari regionali per quanto attienealla compatibilita` con l’interesse nazionaledella partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altreamministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intendeesercitare le proprie attivita`.2. Entro il termine massimo di sei mesidalla comunicazione dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se gia` operante, chiede l’iscrizione del GECT nel Registro istituitopresso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, allegando all’istanza copia autentica della convenzione edello statuto. La Presidenza del Consigliodei ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestivita` della domanda di iscrizione, nonche´ laconformita` della convenzione e dello statutoapprovati rispetto a quelli proposti, iscrive ilGECT nel Registro e dispone che lo statuto ela convenzione siano pubblicati, a cura espese del GECT, nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Dell’avvenutaiscrizione e` data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.3. Le modifiche alla convenzione e allostatuto del GECT sono altresı` iscritte nel Registro, secondo le modalita` ed entro gli stessitermini previsti nei commi 1 e 2. Di esse vadata altresı` comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Copia integraleo parziale di ogni atto per il quale e` prescritta l’iscrizione, a norma dei commi 1 e2, e` rilasciata a chiunque ne faccia richiesta,anche per corrispondenza; il costo di tale copia non puo` eccedere il costo amministrativo.4. L’autorizzazione e` revocata nei casiprevisti dall’articolo 13 del regolamento(CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 5 luglio 2006.5. Ferma restando la disciplina vigente inmateria di controlli qualora i compiti di unGECT riguardino azioni cofinanziate dall’Unione europea, di cui all’articolo 6 del citatoregolamento (CE) n. 1082/2006, il controllosulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi— 54 — – 54 –pubblici e` svolto, nell’ambito delle rispettiveattribuzioni, dal Ministero dell’economia edelle finanze, dalla Corte dei conti e dallaGuardia di finanza.6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT gia` costituito e alle modifiche della convenzione, nonche´ alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente oindirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni del presente articolo.Art. 48.(Norme in materia di contabilita`e bilanci del GECT)1. Il GECT redige il bilancio economicopreventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendicontofinanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite leamministrazioni vigilanti, di cui all’articolo47, comma 5.2. Al fine di conferire struttura uniformealle voci dei bilanci pluriennali e annuali,nonche´ dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, inmodo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT,alle omologhe amministrazioni degli Statidi appartenenza degli altri membri delGECT, nonche´ ai competenti organi dell’Unione europea, di comparare le gestioni deiGECT, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale,le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princı`pi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECTrecepiscono nella convenzione e nello statutole predette norme.3. Dall’attuazione del presente articolo edegli articoli 46 e 47 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 conle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Capo IVDISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DAREATTUAZIONE A DECISIONI QUADROADOTTATE NELL’AMBITO DELLACOOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALEArt. 49.(Delega al Governo per l’attuazionedi decisioni quadro)1. Il Governo e` delegato ad adottare, entroil termine di dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dareattuazione alle seguenti decisioni quadro:a) decisione quadro 2006/783/GAI delConsiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;b) decisione quadro 2006/960/GAI delConsiglio, del 18 dicembre 2006, relativaalla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degliStati membri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge;c) decisione quadro 2008/909/GAI delConsiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative dellaliberta` personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.— 55 — – 55 –2. I decreti legislativi di cui al comma 1,lettere a) e c), del presente articolo sonoadottati, nel rispetto dell’articolo 14 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su propostadel Presidente del Consiglio dei ministri odel Ministro per le politiche europee e delMinistro della giustizia, di concerto con iMinistri degli affari esteri, dell’economia edelle finanze, dell’interno e con gli altri Ministri interessati.3. Il decreto legislativo di cui al comma 1,lettera b), del presente articolo e` adottato, nelrispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri o del Ministro per lepolitiche europee e del Ministro dell’interno,di concerto con i Ministri degli affari esteri,della giustizia, dell’economia e delle finanzee con gli altri Ministri interessati.4. Gli schemi dei decreti legislativi sonotrasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche´ su di essisia espresso il parere dei competenti organiparlamentari. Decorsi sessanta giorni dalladata di trasmissione, il decreto e` emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, osuccessivamente, questi ultimi sono prorogatidi quaranta giorni.5. Gli schemi dei decreti legislativi recantiattuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni. Su di essie` richiesto anche il parere delle Commissioniparlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispettodell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profilifinanziari, che devono essere espressi entroventi giorni.6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi fissati dalla presentelegge, il Governo puo` adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni itesti alla Camera dei deputati e al Senatodella Repubblica. Decorsi venti giorni dalladata di ritrasmissione, i decreti sono emanatianche in mancanza di nuovo parere.Art. 50.(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazionedella decisione quadro 2006/783/GAI relativaall’applicazione del principio del reciprocoriconoscimento delle decisioni di confisca)1. Il Governo adotta il decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAIdel Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche´ delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cuinon richiedono uno specifico adattamentodell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princı`pi e criteri direttivi, realizzando— 56 — – 56 –il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:a) prevedere che le definizioni sianoquelle di cui all’articolo 2 della decisionequadro;b) prevedere che l’autorita` centrale aisensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, delladecisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall’autorita`giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni, aisensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d),punto iii), della decisione quadro;d) prevedere che l’autorita` competente achiedere il riconoscimento e l’esecuzione aisensi dell’articolo 4 della decisione quadrosia l’autorita` giudiziaria italiana procedente;e) prevedere che la trasmissione deiprovvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall’autorita` giudiziaria diun altro Stato membro avvenga nelle formedella cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contattodella Rete giudiziaria europea, anche alfine di individuare l’autorita` competente, eassicurando in ogni caso modalita` di trasmissione degli atti che consentano all’autorita`giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticita`;f) prevedere che l’autorita` giudiziariaitaliana che ha emesso, nell’ambito di unprocedimento penale, un provvedimento diconfisca concernente cose che si trovanosul territorio di un altro Stato membro sipossa rivolgere direttamente all’autorita` giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiestadi riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita` di avvalersi dei punti di contatto dellaRete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorita` competente;g) prevedere, nei casi di inoltro direttodi cui alle lettere e) ed f), adeguate formedi comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche afini statistici;h) prevedere la trasmissione d’ufficiodelle richieste provenienti dalle autorita` diun altro Stato membro, da parte dell’autorita`giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all’autorita` giudiziaria italiana competente, dandone comunicazioneall’autorita` giudiziaria dello Stato di emissione;i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisionidi confisca, l’autorita` giudiziaria italiananon proceda alla verifica della doppia incriminabilita` nei casi e per i reati previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisionidi confisca emesse da autorita` giudiziarie dialtri Stati membri per reati diversi da quelliprevisti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l’autorita` giudiziaria italianaproceda alla verifica della doppia incriminabilita`;m) prevedere che possano essere esperitii rimedi di impugnazione ordinari previstidal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimentidi blocco e di sequestro, ma che l’impugnazione non possa mai concernere il meritodella decisione giudiziaria adottata dalloStato di emissione;n) prevedere che l’autorita` giudiziaria,in veste di autorita` competente dello Statodi esecuzione, possa rifiutare l’esecuzionedi una decisione di confisca quando:1) l’esecuzione della decisione diconfisca sarebbe in contrasto con il principiodel ne bis in idem;2) in uno dei casi di cui all’articolo 6,paragrafo 3, della decisione quadro, la deci-— 57 — – 57 –sione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazionedello Stato di esecuzione; tuttavia, in materiadi tasse o di imposte, di dogana e di cambio,l’esecuzione della decisione di confisca nonpuo` essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, onon contiene lo stesso tipo di disciplina inmateria di tasse o di imposte, di dogana edi cambio, della legislazione dello Stato diemissione;3) vi sono immunita` o privilegi anorma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l’esecuzione di una decisione diconfisca nazionale dei beni in questione;4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibilel’esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilita` risulti conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);5) la decisione di confisca si basa suprocedimenti penali per reati che devonoconsiderarsi commessi in tutto o in parte interritorio italiano;6) la decisione di confisca si basa suprocedimenti penali per reati che sono staticommessi, secondo la legge italiana, al difuori del territorio dello Stato di emissione,e il reato e` improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una confiscarichiesta da uno Stato di emissione, l’autorita`giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l’autorita` competente dello Stato di emissione, anche tramitel’autorita` centrale di cui alla lettera b);p) prevedere che l’autorita` giudiziaria,in veste di autorita` competente dello Statodi esecuzione, possa rinviare l’esecuzionedi una decisione di confisca:1) quando il bene e` gia` oggetto di unprocedimento di confisca nazionale, anchenell’ambito di un procedimento di prevenzione;2) quando sono stati proposti i mezzidi impugnazione di cui alla lettera m) e finoalla decisione definitiva;3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valoretotale risultante dalla sua esecuzione possasuperare l’importo specificato nella decisionesuddetta a causa dell’esecuzione simultaneadella stessa in piu` di uno Stato membro;4) qualora l’esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un’indagine penale o procedimenti penali in corso;q) prevedere che l’autorita` giudiziaria,in veste di autorita` competente dello Statodi emissione, possa convenire con l’autorita`dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri benidi valore equivalente a quello confiscato,salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovveroil cui porto o detenzione siano vietati dallalegge;r) prevedere, ai sensi dell’articolo 12,paragrafo 1, della decisione quadro, chequando lo Stato italiano opera in veste diStato di esecuzione la decisione di confiscain relazione alla quale e` stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:1) sui mobili e sui crediti secondo leforme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitoreo presso il terzo, in quanto applicabili;2) sugli immobili o mobili registraticon la trascrizione del provvedimento pressoi competenti uffici;3) sui beni aziendali organizzati perl’esercizio di un’impresa, con l’iscrizionedel provvedimento nel registro delle impreseo con le modalita` previste per i singoli benisequestrati;4) sulle azioni e sulle quote sociali,con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;— 58 — – 58 –5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’appositoconto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10,comma 3, del decreto legislativo 21 maggio2004, n. 170;s) prevedere che, dopo l’esecuzionedelle formalita` di cui alla lettera r), l’ufficiale giudiziario proceda all’apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l’assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresı` i casi in cui sia possibile procedere allosgombero di immobili confiscati medianteausilio della forza pubblica;t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall’autorita` giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell’ambito di un procedimento di prevenzionepatrimoniale, si eseguano nei modi previstialle lettere q) e r);u) prevedere la destinazione dellesomme conseguite dallo Stato italiano neicasi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall’articolo 18, paragrafo 1,della decisione quadro;v) prevedere che, nei casi indicati all’articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta aisensi dell’articolo 3 della decisione quadro2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio2005, alla destinazione dei beni confiscati siapplichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;z) prevedere, in caso di responsabilita`dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di confiscarichiesto dall’autorita` giudiziaria dello Statomembro di emissione, l’esperibilita` del procedimento previsto dalla decisione quadroper il rimborso degli importi versati dalloStato italiano a titolo di risarcimento allaparte lesa.2. Alle attivita` previste dal comma 1 siprovvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente.Art. 51.(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazionedella decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degliStati membri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge)1. Il Governo adotta il decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAIdel Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativaalla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degliStati membri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge, nel rispettodei princı`pi e criteri direttivi generali stabilitidalle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche´ sullabase dei seguenti princı`pi e criteri direttivi,realizzando il necessario coordinamento conle altre disposizioni vigenti:a) prevedere che:1) per «autorita` competente incaricatadell’applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, letteraa), della decisione quadro;2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, letterab), della decisione quadro;3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera c), della decisione quadro;4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera d), della decisione quadro;5) per «reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/— 59 — – 59 –GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbanointendersi i reati previsti dalla legislazionenazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonche´, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identita` relativo ai dati personali;b) prevedere modalita` procedurali affinche´ le informazioni possano essere comunicate alle autorita` competenti di altri Statimembri ai fini dello svolgimento di indaginipenali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilitodall’articolo 4 della decisione quadro;c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell’individuazione, della prevenzione o dell’indagine suun reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l’intelligencepertinenti siano disponibili in un altro Statomembro, e che la richiesta debba precisarei motivi di fatto nonche´ le finalita` cui sonodestinate l’informazione e l’intelligence nonche´ il nesso tra le finalita` e la persona oggetto delle informazioni e dell’intelligence;d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall’articolo 6 della decisione quadro;e) prevedere misure volte ad assicurareil soddisfacimento delle esigenze di tuteladei dati personali e della segretezza dell’indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all’articolo 10 della decisione quadro, modalita`procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un’autorita` competente possarifiutarsi di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all’articolo 10 della medesimadecisione quadro;h) prevedere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, chequando le informazioni o l’intelligence richieste da altro Stato membro siano correlatea un procedimento penale la trasmissionedelle stesse da parte dell’autorita` nazionalerichiesta sia subordinata all’autorizzazionedell’autorita` giudiziaria procedente;i) prevedere che autorizzazione analogaa quella prevista dalla lettera h) sia richiestanei casi in cui l’autorita` nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con leautorita` competenti di altro Stato membro, aisensi dell’articolo 7 della decisione quadro,quando esse siano correlate a un procedimento penale.2. Alle attivita` previste dal comma 1 siprovvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente.Art. 52.(Princı`pi e criteri direttivi di attuazione delladecisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irroganopene detentive o misure privative della liberta` personale, ai fini della loro esecuzionenell’Unione europea)1. Il Governo adotta il decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAIdel Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penaliche irrogano pene detentive o misure privative della liberta` personale, ai fini dellaloro esecuzione nell’Unione europea, nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi generalistabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche´nel rispetto delle disposizioni previste dalla— 60 — – 60 –decisione quadro medesima e sulla base deiseguenti princı`pi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:a) introdurre una o piu` disposizioni inbase alle quali e` consentito all’autorita` giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penaledi condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modelloallegato alla decisione quadro e con qualsiasimezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzionedi accertarne l’autenticita`, all’autorita` competente di un altro Stato membro dell’Unioneeuropea, ai fini della sua esecuzione inquello Stato, alle seguenti condizioni:1) che l’esecuzione sia finalizzata afavorire il reinserimento sociale della persona condannata;2) che la persona condannata si trovisul territorio dello Stato italiano o in quellodello Stato di esecuzione;3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee arendere certa la manifestazione di volonta`,il proprio consenso al trasferimento, salvi icasi nei quali il consenso non e` richiesto aisensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;4) che il reato per il quale la personae` stata condannata sia punito in Italia conuna pena detentiva della durata massimanon inferiore a tre anni, sola o congiunta auna pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della liberta` personale dellamedesima durata;5) che lo Stato di esecuzione rientritra quelli verso i quali, alla data di emissionedella sentenza, la decisione quadro consenteil trasferimento ai sensi dell’articolo 6 delladecisione quadro;b) introdurre una o piu` disposizioni inbase alle quali prevedere la possibilita` perl’autorita` giudiziaria italiana di riconoscere,ai fini della sua esecuzione nello Stato, unasentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conformeal modello allegato alla decisione quadro,dall’autorita` competente di un altro Statomembro dell’Unione europea, alle medesimecondizioni indicate alla lettera a), nonche´alle seguenti:1) che il reato per il quale la personae` stata condannata sia punito in Italia conuna pena detentiva della durata massimanon inferiore a tre anni, sola o congiunta auna pena pecuniaria, e sia riconducibile auna delle ipotesi elencate nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;2) che, fuori dalle ipotesi elencatenell’articolo 7, paragrafo 1, della decisionequadro, il fatto per il quale la persona e` statacondannata nello Stato membro di emissionecostituisca reato anche ai sensi della leggeitaliana, indipendentemente dagli elementicostitutivi del reato e dalla sua qualificazionegiuridica;3) che la durata e la natura della penainflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva lapossibilita` di suo adattamento nei limiti stabiliti dall’articolo 8 della decisione quadro;c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenzadi condanna definitiva trasmessa da un altroStato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all’articolo9 della decisione quadro e con le procedureivi descritte, ferma la possibilita` di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonche´ di acconsentire auna nuova trasmissione della sentenza, incaso di incompletezza del certificato o disua manifesta difformita` rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;— 61 — – 61 –d) introdurre una o piu` disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cuialla lettera b), con riferimento all’autorita`giudiziaria competente, ai termini e alleforme da osservare, nel rispetto dei princı`pidel giusto processo;e) prevedere che, a meno che non esistaun motivo di rinvio a norma dell’articolo 11o dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzionedella pena sia comunque presa entro novantagiorni dal ricevimento della sentenza e delcertificato;f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l’autorita` giudiziaria italiana possa adottare nei confrontidella persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell’arresto di cui allalettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altroStato membro;g) prevedere, in relazione alle misurecautelari provvisorie di cui alla lettera f):1) che esse possano essere adottatealle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l’applicazione delle misurecautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;2) che il periodo di detenzione pertale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;3) che esse perdano efficacia in casodi mancato riconoscimento della sentenzatrasmessa dallo Stato di emissione e inogni caso decorsi sessanta giorni dalla loroesecuzione, salva la possibilita` di prorogareil termine di trenta giorni in caso di forzamaggiore;h) prevedere che la polizia giudiziariapossa procedere all’arresto provvisorio dellapersona condannata per la quale vi sia unarichiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altroStato membro;i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell’autorita` giudiziaria, che questa proceda al giudizio diconvalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d’arresto e che, in casodi mancata convalida, la persona arrestatasia immediatamente posta in liberta`;l) introdurre una o piu` disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegnadella persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle letterea) e b);m) introdurre una o piu` disposizioni relative al procedimento di esecuzione dellapena a seguito del riconoscimento di cuialla lettera b), anche con riferimento all’ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefı`ci di cui la persona condannata puo` godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21della decisione quadro;n) introdurre una o piu` disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per laconcessione della liberazione anticipata ocondizionale, dell’amnistia, della grazia odella revisione della sentenza, ai sensi degliarticoli 17 e 19 della decisione quadro;o) introdurre una o piu` disposizioni relative all’applicazione del principio di specialita`, in base alle quali la persona trasferitain Italia per l’esecuzione della pena nonpuo` essere perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta` personale per unreato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quelloper cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste— 62 — – 62 –dall’articolo 18, paragrafo 2, della decisionequadro;p) introdurre una o piu` disposizioni relative al transito sul territorio italiano dellapersona condannata in uno Stato membro,in vista dell’esecuzione della pena in un altroStato membro, nel rispetto dei criteri di rapidita`, sicurezza e tracciabilita` del transito, confacolta` di trattenere in custodia la personacondannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto diquanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);q) introdurre una o piu` disposizioni relative al tipo e alle modalita` di trasmissionedelle informazioni che devono essere fornitedall’autorita` giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.2. I compiti e le attivita` previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorita` straniere sonosvolti da organi di autorita` amministrative egiudiziarie esistenti, nei limiti delle risorsedi cui le stesse gia` dispongono, senza oneriaggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.Art. 53.(Princı`pi e criteri direttivi di attuazione delladecisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lottacontro la criminalita` organizzata)1. Il Governo adotta un decreto legislativorecante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAIdel Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativaalla lotta contro la criminalita` organizzata,nel rispetto dei princı`pi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e con lemodalita` di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 49.— 63 — – 63 –Allegato A(Articolo 1, commi 1 e 3)2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi mediciimpiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercatodi biocidi;2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa` per azioni;2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema diidentificazione e tracciabilita` degli esplosivi per uso civile;2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante derogheper l’ammissione di ecotipi e varieta` agricole naturalmente adattate allecondizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche´per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina ditali ecotipi e varieta`;2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente ildivieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostaticae delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.— 64 — – 64 –Allegato B(Articolo 1, commi 1 e 3)2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordotra la Comunita` delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea deilavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavorodei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita` transfrontaliera nel settore ferroviario;2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misurecomunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva92/40/CEE;2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’usodi alcune infrastrutture;2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio eabroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita` e delleparita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita`, la notifica di reazioni edeventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, lalavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti ecellule umani;2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;— 65 — – 65 –2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nellaComunita` europea (Inspire);2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttiveparticolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazionedelle relazioni sull’attuazione pratica;2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa` quotate;2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce normeminime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguardale regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre2007, che reca disposizioni sulle quantita` nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita` di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione deidiritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita`;2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante mo-— 66 — – 66 –difica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, cheabroga la direttiva 97/5/CE;2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa alcoordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita` televisive;2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglioper quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioniobbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce normedettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalladirettiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membrodi rimborso, ma in un altro Stato membro;2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modificadell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e delConsiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezionia terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, relativa alla qualita` dell’aria ambiente e per un’aria piu` pulita in Europa;2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile ecommerciale;2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo dellapolitica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);— 67 — – 67 –2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno2008, relativa all’interoperabilita` del sistema ferroviario comunitario (rifusione);2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesionedella Repubblica di Bulgaria e della Romania;2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa allaconcorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini;2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione incampo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche´ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modificala direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa irequisiti tecnici per le navi della navigazione interna;2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto edelle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modificala direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionaledei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energeticoe le definizioni;2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modificadella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;— 68 —IL PRESIDENTE2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regimegenerale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.



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